lunedì 20 febbraio 2012

SOCIETÀ DI PERSONE: ACCERTAMENTO CON ADESIONE E LITISCONSORZIO NECESSARIO


Più volte ci si è soffermati sulle problematiche che la tesi del litisconsorzio necessario tra soci e società comporta sul versante procedurale, vuoi perché i soci hanno diverso domicilio fiscale (si veda “Litisconsorzio necessario con duplice domicilio fiscale” dell’11 marzo 2011), vuoi perché possono sussistere cause di proroga dei termini di accertamento che non operano per tutti i litisconsorti, per non parlare, poi, di ciò che potrà succedere all’interno del neointrodotto procedimento di reclamo, ma questa non è la sede per soffermarsi su tale aspetto.
Una delle tante questioni che non sono ancora state esaminate in maniera adeguata concerne i nessi tra litisconsorzio necessario e istituti deflativi del contenzioso.
Nell’accertamento con adesione, l’art. 4 del DLgs. 218/97 consente espressamente che l’adesione possa essere perfezionata solo dalla società: in tal caso, l’atto sul maggior reddito di partecipazione verrà emesso sulla base del reddito definito dalla società, senza ovviamente alcuna riduzione delle sanzioni.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 27145 del 2011, ribadisce una tesi a nostro avviso incompatibile con il litisconsorzio necessario, ovvero che, nonostante il vincolo litisconsortile, anche solo uno dei litisconsorti può definire la propria posizione (la sentenza riguarda il cosiddetto “concordato di massa”, ma, a quanto pare, i principi sembrano dotati di valenza generale).
Quindi, è chiaro che, una volta che uno dei litisconsorti abbia ad esempio optato per l’acquiescenza, gli altri ben possono presentare ricorso.
In questo caso, la Corte sostiene espressamente: “Resta evidentemente salva la possibilità del socio di contestare la pretesa tributaria spiegata contro di lui convenendo in giudizio anche la società e gli altri soci, attesa la unitarietà del presupposto impositivo”.
Non è chiaro che cosa si intenda dire: il socio che impugna può convenire in giudizio gli altri soci solo se questi non hanno già definito la propria posizione, oppure devono essere chiamati in causa tutti i litisconsorti, anche se hanno definito? Se così è, che senso ha far partecipare al processo un litisconsorte che magari ha già optato per l’acquiescenza? Certo è che, una volta prestata ad esempio acquiescenza, anche se gli altri litisconsorti vincono in toto, le somme non possono essere oggetto di restituzione.
Allora, come già detto negli interventi sopra citati, o si opta per il litisconsorzio necessario, e se ne accettano le conseguenze, o si abbandona tale principio, e si ritorna alla tesi dell’autonomia sia sostanziale sia processuale delle situazioni giuridiche soggettive.
Se si accoglie la tesi del litisconsorzio necessario, è inammissibile sostenere, come fatto dalla Cassazione, che anche uno solo dei litisconsorti possa definire la propria posizione, visto che in tal caso viene per forza meno l’unitarietà della situazione giuridica, data dall’imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalla società.

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