lunedì 6 febbraio 2012

Dichiarazione di successione oltre il termine per l’inventario

Nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla data di scadenza del termine per la redazione dell’inventario, anche se questo non viene rispettato e l’erede “perde” il beneficio di inventario.
Questo è il chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1557, depositata il 3 febbraio.
Si premette che l’accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario (art. 484 c.c.) impedisce la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede, con la conseguenza che l’erede non è tenuto a pagare i debiti ereditari se non nei limiti dei beni a lui pervenuti, e i creditori del defunto possono soddisfarsi sul patrimonio ereditario con preferenza rispetto ai creditori dell’erede.
A norma dell’art. 485 c.c., l’erede che sia nel possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione (o dal giorno in cui abbia avuto notizia della devoluzione dell’eredità). Se questi tre mesi non gli sono sufficienti per completare l’inventario, egli può chiedere una proroga che, salva la presenza di circostanze gravi, non può eccedere ulteriori 3 mesi.
Nel caso di specie, l’erede, dopo aver accettato l’eredità con beneficio di inventario, non riuscendo a completare l’inventario medesimo entro i tre mesi previsti dalla legge, chiedeva una prima proroga (che gli veniva concessa) e, successivamente, una seconda proroga, che però, in conformità alla disciplina di legge, gli era negata. Pertanto, non avendo egli concluso le operazioni inventariali entro i termini concessi, a norma dell’art. 485 c.c. perdeva il “beneficio” di inventario e diveniva un erede puro e semplice.
In questa situazione, l’Agenzia delle Entrate riteneva che non fossero stati rispettati i termini per la presentazione della dichiarazione di successione, in quanto affermava che questa dovesse essere presentata comunque entro il termine per la redazione dell’inventario e, pertanto, applicava le sanzioni per la tardiva presentazione della dichiarazione, in quanto essa, nel caso di specie era stata presentata oltre tale termine.
Il contribuente presentava ricorso dinanzi alla Commissione Provinciale ma, dopo aver visto accogliere le proprie doglianze in primo grado, soccombeva di fronte alla Commissione Regionale. Per questo, presentava ricorso in Cassazione, ove le sue doglianze hanno trovato definitivo accoglimento.
Infatti, secondo la Suprema Corte, l’interpretazione dell’art. 31 del DLgs. 346/90 (che fissa il termine per la presentazione della dichiarazione di successione e le sue decorrenze) fornita dalla Commissione Tributaria Regionale non era corretta.
L’art. 31 del DLgs. 346/90, infatti, dispone che il termine (attualmente) di 12 mesi per presentare la dichiarazione di successione decorre, in caso di accettazione con beneficio di inventario, dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, purché però l’eredità sia stata accettata con beneficio entro i 12 mesi dall’apertura della successione. La Commissione Regionale, tuttavia, riteneva che tale norma dovesse essere letta in combinato disposto con l’art. 485 c.c., che prevede la “perdita” del beneficio di inventario se questo non viene concluso nei termini concessi dalla legge e dal tribunale (mediante la proroga). Pertanto – argomentava la C.T. Reg. – se, una volta scaduti i termini per redigere l’inventario, il contribuente perde il beneficio e diventa un erede puro e semplice, ciò significa che egli deve presentare anche la dichiarazione di successione entro il termine per la redazione dell’inventario.
Questa interpretazione delle norme non è condivisa dalla Corte di Cassazione che, invece, chiarisce come, a norma dell’art. 31 del DLgs. 346/90, in ipotesi di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (purché effettuata entro 12 mesi dall’apertura della successione), il termine per la presentazione della dichiarazione di successione (12 mesi) non cominci neppure a decorrere fino a quando non scade il termine per la formazione dell’inventario

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