lunedì 6 febbraio 2012

Sulla presunzione da studi, prevale la contabilità analitica di magazzino

Se la particolare attività esercitata dal contribuente impone a questi di tenere una contabilità dettagliata di magazzino, con registri ufficiali di carico e scarico della merce venduta, l’Ufficio, prima di notificare un avviso di accertamento da studi di settore – quand’anche fondato su ulteriori elementi oltre alle risultanze presuntive – deve previamente verificare la predetta contabilità analitica, pena la nullità dell’atto impositivo. È quanto si desume dalla sentenza della C.T. Reg. di Roma del 16 novembre 2011, n. 272/29/11.
La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento fondato sulle risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore nei confronti di un contribuente esercente l’attività di gestione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti, concesso in comodato dalla società petrolifera. L’Ufficio, sulla base dello strumento presuntivo, determinava maggiori ricavi non dichiarati per l’anno d’imposta 2003.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo e i giudici di prime cure ne accoglievano il ricorso. Opponeva, quindi, gravame l’Agenzia delle Entrate, eccependo che il risultato presuntivo dello studio di settore era altresì confermato da altri riscontri (sembrerebbe) induttivi, quali “il prezzo medio dei carburanti nell’anno oggetto di accertamento, impegno lavorativo profuso, acquisto di materiali, ecc”. Inoltre, la difesa erariale evidenziava che il contribuente non aveva dato seguito all’invito al contraddittorio dell’Ufficio, né aveva fornito alcuna prova concreta a contrasto della pretesa impositiva avanzata.
Il contribuente, invece, si limitava a sostenere che l’accertamento era del tutto infondato, atteso che i ricavi non potevano essere occultati, dal momento che il carburante acquistato e venduto, tramite l’impianto concesso in comodato dalla società petrolifera, veniva giornalmente annotato nei registri di carico e scarico tenuti ufficialmente, con una contabilità analitica, per i controlli giornalieri. Pertanto, secondo il contribuente, l’Ufficio avrebbe dovuto esaminare tali registri, sempre disponibili per l’Erario, al fine di verificare l’effettiva situazione risultante dalla contabilità analitica di magazzino. Il contribuente evidenziava altresì che la bassa redditività dell’impresa esercitata era dimostrata anche dal fatto che pochi anni dopo quello di controllo, nel 2007, aveva cessato l’attività, appunto, perché non più redditizia, restituendo l’impianto alla società petrolifera.
La C.T. Reg., confermando la pronuncia di primo grado, ha stabilito che, nel caso di specie, non potevano trovare applicazione gli studi di settore, posto che gli esercenti degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono obbligati a tenere dei registri ufficiali di carico e scarico dei carburanti, che possono essere controllati giornalmente dai soggetti preposti (si pensi alle verifiche fisiche effettuate in loco dalla GdF, ma anche ai controlli stessi che potrebbe voler fare la compagnia petrolifera proprietaria dell’impianto), il che pone necessariamente in essere una contabilità analitica di magazzino sempre a disposizione dell’Erario. Tuttavia, tale documentazione probatoria non era stata previamente esaminata dall’Ufficio e, quindi, l’appello del Fisco è stato respinto, con la conferma dell’annullamento dell’atto impositivo.
La presunzione che emerge dalle risultanze degli studi di settore, del resto, è semplice e può trovare legittima applicazione nell’ambito del procedimento di accertamento fiscale, soltanto quando integra i requisiti di gravità, precisione e concordanza, ossia quando assurge a “presunzione qualificata”: ciò avviene, secondo le Sezioni Unite, in esito alle emergenze istruttorie derivanti dal contraddittorio, se esso avviene; nell’ipotesi contraria, come nel caso di specie, l’Ufficio può notificare l’avviso di accertamento soltanto sulla base delle risultanze dello studio di settore, ma il contribuente è ammesso a fornire la prova contraria in sede contenziosa, ad esempio dimostrando che lo standard posto a base dello studio non è applicabile alla sua situazione specifica, come sembrerebbe essere avvenuto nel caso oggetto della pronuncia odierna (cfr. Cass. n. 26635/2009 - n. 26636/2009 - n. 26637/2009 - n. 26638/2009).
Mette conto di ricordare, infine, che la Cassazione, in caso di mancata presentazione del contribuente al contraddittorio proposto dall’Ufficio, ha stabilito che questi deve contrastare le risultanze dello strumento presuntivo sulla base di elementi e circostanze certi e convincenti (Cass. n. 23502/2011), e fornendo una critica dimostrazione delle concrete implicazioni di detti eventi in termini di minori ricavi e minor reddito, rispetto ai risultati dello studio di settore (cfr. Cass. n. 2816/2008).

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