venerdì 3 febbraio 2012

L’imminenza del termine di decadenza non giustifica l’accertamento

L’approssimarsi del termine di decadenza dell’attività accertativa, che ha determinato il mancato rispetto della sospensione di 60 giorni tra la consegna del PVC e la notifica dell’avviso di accertamento, non costituisce una ragione di particolare e motivata urgenza, tale da giustificare l’emissione anticipata dell’atto impositivo. Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Torino, con la sentenza n. 13/27/12 del 25 gennaio 2012.
L’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente stabilisce che, per il principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Dai fatti di causa relativi alla pronuncia odierna si desume che il Fisco aveva sottoposto a verifica un contribuente e le relative operazioni si erano concluse con la consegna del PVC avvenuta a fine ottobre 2008. Sulla base di tale atto istruttorio, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato a fine novembre (precisamente 26 giorni dopo il PVC) il relativo avviso di accertamento, che veniva impugnato in C.T. Prov. I Giudici di primo grado accoglievano il ricorso, atteso che l’Ufficio non aveva rispettato i 60 giorni di sospensione previsti dalla Statuto prima della notifica dell’atto impositivo.
Opponeva gravame l’Agenzia delle Entrate, osservando che per la violazione della prefata disposizione statutaria non è prevista alcuna sanzione di nullità e, peraltro, nel caso di specie sussistevano le ragioni di particolare e motivata urgenza costituite dall’avvicinarsi del termine di decadenza dell’attività accertativa, ovvero il 31 dicembre 2008, poiché l’anno oggetto di accertamento era il 2003 (cfr. art. 43, comma 1, del DPR 600/1973).
La C.T. Reg. ha innanzitutto ricordato che il periodo di sospensione in oggetto è stato previsto per consentire al contribuente di formulare osservazioni altrimenti non conoscibili dall’Ufficio e per presentare, eventualmente, istanza di accertamento con adesione. Il Collegio torinese ha ricordato, poi, che la Corte Costituzionale (ord. n. 244/2009) e la Cassazione (sent. n. 22320/2010) hanno stabilito che l’avviso di accertamento anticipato “non è di per se stesso nullo, ma diventa tale se non c’è una motivazione adeguata sulla particolare urgenza”. Secondo l’Amministrazione finanziaria, nel caso di specie, sussisteva tale particolare urgenza, stante l’approssimarsi dei termini di decadenza. I giudici di merito, invece, hanno stabilito che ciò non può giustificare l’urgenza dedotta dall’Ufficio perché la mancanza di organizzazione dell’Amministrazione finanziaria si tradurrebbe in un pregiudizio per il contribuente. È stata confermata, quindi, la decisione di primo grado a favore del contribuente, con l’annullamento dell’atto impositivo.
Proprio per evitare queste situazioni (consegna del PVC a ridosso del termine di scadenza per l’accertamento e notifica dell’atto impositivo prima del decorso di sessanta giorni), in violazione della disposizione statutaria, la GdF ha dettato precise istruzioni, affinché i reparti concludano le attività ispettive relative alle annualità in scadenza non oltre il mese di agosto (cfr. circ. GdF n. 250400/2000 e n. 1/2008). Nel caso di mancato rispetto del predetto periodo sospensivo per l’approssimarsi della scadenza del potere di accertamento, l’Agenzia delle Entrate, con la nota n. 142734/2009, ha stabilito che le ragioni della particolare e motivata urgenza sussistono se l’attività ispettiva è stata tardivamente posta in essere a causa di elementi sopravvenuti, che, peraltro, debbono essere compiutamente e analiticamente esposti nella motivazione dello stesso avviso; non sussistono tali ragioni in caso di “errata o tardiva pianificazione delle attività o non efficiente conduzione dell’attività di verifica”, come riportato nell’anzidetta nota.
Sotto il profilo giurisprudenziale, diversi giudici di merito hanno ritenuto che la decadenza del termine non possa costituire una valida ragione di particolare e motivata urgenza legittimante l’accertamento anticipato (C.T. Prov. Brescia 7 marzo 2002 n. 12; nello stesso senso, C.T. Prov. Genova 23 febbraio 2006 n. 15). La posizione della Cassazione, invece, pare non univoca: prima della già ricordata pronuncia della Corte Costituzionale, gli Ermellini avevano stabilito che, a prescindere dalla sussistenza delle ragioni di particolare e motivata urgenza, non era prevista alcuna sanzione di nullità per la violazione della disposizione statutaria (Cass. n. 19875/2008); dopo l’ordinanza della Consulta, però, la Suprema Corte si è, in qualche modo, conformata ad essa, stabilendo che per la legittimità dell’accertamento anticipato dovevano sussistere le ragioni di particolare e motivata urgenza (Cass. n. 22320/2010, n. 10381/2011 e n. 18906/2011). Ma si evidenzia che, proprio nell’ultima pronuncia sul tema, la Cassazione è di nuovo ritornata sulla sua posizione del 2008 (Cass. n. 21103/2011).

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