mercoledì 15 febbraio 2012

Il bollo sulle attività scudate «segue» i conti segretati


Con il provvedimento n. 2012/24832 di ieri, 14 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le disposizioni di attuazione relative alle nuove imposte sulle attività scudate introdotte dal Decreto Monti.
L’art. 19, commi 6 e ss. del DL 201/2011 convertito, infatti, ha previsto che le attività finanziarie rimpatriate ancora in regime di riservatezza a seguito dell’adesione ad uno degli scudi fiscali approvati negli scorsi anni sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale pari all’1% per il 2012, all’1,35% per il 2013 e allo 0,4% per gli anni successivi.
Inoltre, per il solo anno 2012, è stata istituita anche un’imposta straordinaria dell’1% per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
L’imposta di bollo speciale è determinata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il solo versamento relativo al periodo d’imposta 2011, tuttavia, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
L’imposta è calcolata sull’ammontare delle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data di riferimento e, in mancanza del valore di mercato, sulla base del valore nominale ovvero quello di rimborso di tali attività.
L’imposta è determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo proporzionale pagata ai sensi del comma 2-ter dell’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
È compito degli intermediari finanziari provvedere ad effettuare, con riferimento al periodo d’imposta 2011, il versamento dell’imposta di bollo annuale entro domani, 16 febbraio 2012, e l’imposta straordinaria sui prelievi, dovuta per il solo anno 2012, entro la medesima data.
Spetta sempre agli intermediari, attraverso il modello 770, segnalare all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate.
Nei confronti di tali contribuenti, l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 602/73 e viene applicata una sanzione pari all’importo non versato.
La segnalazione è altresì dovuta qualora il contribuente abbia chiuso il conto segretato tra il 7 e il 31 dicembre 2011 e non abbia fornito la provvista per il pagamento dell’imposta di bollo speciale.
Con specifico riferimento alle modalità di applicazione delle predette imposte, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate precisa quanto segue.
Nell’ipotesi in cui il contribuente detenga il conto segretato presso il medesimo intermediario con il quale è stata effettuata la procedura del rimpatrio delle attività finanziarie, tale intermediario è tenuto a prelevare l’imposta di bollo speciale annuale e l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi.
Se il contribuente ha trasferito il conto segretato presso altro intermediario, mantenendo il regime della riservatezza, l’ultimo intermediario presso cui è ancora detenuto il conto è tenuto al prelievo delle imposte.
Qualora il contribuente abbia invece trasferito il conto segretato presso altro intermediario senza mantenere il regime della riservatezza, l’imposta di bollo speciale annuale non è dovuta. Tuttavia, considerato che detto trasferimento è equiparabile ad un prelievo, l’intermediario presso il quale detto prelievo è stato effettuato è tenuto a segnalare il nominativo del contribuente all’Amministrazione finanziaria, salvo non venga versata l’imposta straordinaria.
Nel caso in cui il contribuente abbia trasferito parte delle attività detenute nel conto segretato presso altro intermediario in un conto non segretato, l’intermediario presso cui è detenuto il conto segretato applica l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie ancora segretate e quella straordinaria sulle attività finanziarie eventualmente trasferite o prelevate.
Resta fermo che, in ogni caso, il contribuente può evitare la segnalazione all’Amministrazione finanziaria fornendo la provvista all’intermediario per il pagamento delle imposte.

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