mercoledì 22 febbraio 2012

VERSO IL TERZO PRINCIPIO CONTABILE PER GLI ENTI NON PROFIT


Il cosiddetto “terzo settore” ricopre per il nostro Paese un ruolo fondamentale, sia per quanto riguarda l’aspetto sociale, sia per quanto concerne l’impatto economico e finanziario dell’attività svolta. Basti pensare che, secondo le ultime rilevazioni, sono operativi sul territorio nazionale più di tre milioni di volontari e la ricchezza prodotta dal movimento delle organizzazioni impegnate nel non profit è quantificabile nel 4% circa del PIL.
Gli enti non profit non hanno assetti proprietari ben definiti e l’elemento della trasparenza e dell’accountability appare perciò cruciale: coloro che sono chiamati a gestire le risorse di tali organizzazioni sono tenuti ad “agire” per perseguire le finalità dell’ente, rappresentanti le aspirazioni degli stakeholder che, a vario titolo, interagiscono con l’ente.
In questa prospettiva, il ruolo del professionista è essenziale. Suo il compito di portare la propria professionalità all’interno di strutture spesso carenti dal punto di vista dell’organizzazione, della conoscenza delle disposizioni fiscali e giuridiche, della tecnica della rappresentazione economico-finanziaria e sociale. La condivisione di regole tecniche è un elemento imprescindibile per presentare documenti credibili e non semplici “strumenti di marketing”. La standardizzazione delle disposizioni che governano la redazione del bilancio – sia economico-finanziario che sociale – è un elemento di garanzia per chi legge, per chi vuole donare e per chi eroga contributi, oltre ad essere una soluzione ai problemi più ricorrenti per chi è tenuto a predisporre e/o controllare i conti annuali.
La definizione di disposizioni tecnico-contabili “standard”, tuttavia, non è sempre semplice, anche perché il terzo settore, prima ancora di essere un “settore”, costituisce un movimento di organizzazioni che operano nei più svariati campi del mondo-sociale; la rendicontazione di una casa di cura trova, in effetti, apparentemente pochi punti in comune con l’associazione culturale o con la fondazione culturale.
Il Tavolo tecnico con Agenzia per il Terzo Settore e l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è nato, propriamente, per la statuizione di “principi contabili nazionali per gli enti non profit”. Curiosità piacevole è che i componenti del Tavolo tecnico, designati dai tre organismi, sono tutti dottori commercialisti iscritti al relativo Albo.
Fino ad oggi sono stati emanati due principi contabili, e precisamente:
- primo principio contabile: “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit”;
- secondo principio contabile, in fase di consultazione: “L’iscrizione e la valutazione delle liberalità nel bilancio d’esercizio degli enti non profit”.
L’emanazione di tali norme segue un iter procedurale assimilabile, laddove possibile, a quanto previsto per i principi contabili nazionali per le imprese: in estrema sintesi, il Tavolo tecnico prima emana una bozza per pubblici commenti e, dopo un periodo di consultazione pubblica, tenendo in considerazione le osservazioni pervenute, il testo definitivo.
I principi contabili emanati dal Tavolo tecnico saranno tradotti in inglese per essere sottoposti, con l’ausilio delle strutture e organizzazioni competenti, all’attenzione e al confronto degli altri Paesi europei.
Il secondo principio contabile ha lo scopo di definire alcune linee guida da seguire nel processo di iscrizione e valutazione delle “liberalità” vincolate e non vincolate, le liberalità condizionate, le liberalità destinate a enti terzi e oggetti d’arte nel bilancio d’esercizio degli enti non profit (ENP), al fine di fissare trattamenti contabili uniformi e migliorare la comparabilità dei dati degli enti che operano nel terzo settore. Il documento pone particolare attenzione alla rilevazione delle liberalità ricevute da parte degli ENP e alla valutazione iniziale. Infatti, si statuisce che i beni  “liberalità non monetarie” sono iscritti in sede di rilevazione iniziale coerentemente con la loro natura e tipologia:
- al fair value identificato dal valore di mercato o da altro valore capace di rappresentare i benefici economici che affluiscono all’ENP per mezzo di tale bene;
- qualora il fair value non fosse reperibile per i beni immobili, al valore catastale.
Nel caso in cui il valore del bene non sia stimabile in modo attendibile, il bene non è iscritto nello Stato patrimoniale, ma illustrato nelle sue caratteristiche generali in Nota integrativa. Il principio esamina e approfondisce, inoltre, le problematiche inerenti alla contabilizzazione delle “liberalità”, nella prospettiva in cui l’ENP utilizzi un sistema contabile articolato sulla “competenza economica”, così come previsto dal primo principio contabile, individuando disposizioni tecniche anche per gli ENP che adottano un sistema di rilevazione per flussi di cassa.
Il Tavolo tecnico è all’opera per definire argomenti e contenuti del “terzo principio contabile degli ENP”.

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