martedì 14 febbraio 2012

PER L’ILLEGITTIMA NOTIFICA DELLA CARTELLA ALL’ACCOMANDANTE RISPONDE EQUITALIA


Un argomento poco discusso, ma non per questo dotato di scarsa importanza, concerne l’individuazione del soggetto responsabile nei casi di illegittima iscrizione a ruolo dei condebitori solidali.
Basti pensare al caso del socio accomandante iscritto a ruolo per la totalità delle imposte dovute dalla società (il che è illegittimo, siccome egli, com’è noto, risponde limitatamente alla quota conferita ai sensi dell’art. 2313 del codice civile), al caso della società consolidata chiamata a rispondere delle violazioni commesse da altre consolidate (l’art. 127 del TUIR prevede una responsabilità solidale tra consolidante e consolidata che ha commesso l’infrazione, non tra consolidante e tutte le società del gruppo), e, addirittura, alla notifica della cartella di pagamento nei confronti dell’amministratore di società di capitali, o del liquidatore (si veda sul punto “Soci di srl non responsabili per le obbligazioni tributarie” del 3 gennaio 2011).
È noto che il ruolo viene formato dall’ente impositore e che la cartella di pagamento, così come la successiva fase di esecuzione, è demandata ad Equitalia. Nelle ipotesi prospettate, accade che l’Ufficio opponga di aver consuetamente formato il ruolo in capo all’accomandante in virtù della sua responsabilità solidale e che Equitalia sostenga di essere impossibilitata a intervenire sul ruolo già formato, in quanto semplice “esecutrice” dei ruoli formati dall’ente creditore.
In un primo intervento (si veda “L’Ufficio può aggredire i beni dei soci di snc solo dopo l’escussione” del 30 aprile 2011), i giudici fiorentini (sentenza n. 138 del 17 dicembre 2010) avevano affermato che la verifica sulla capienza del patrimonio sociale deve essere effettuata ad opera dell’ente creditore.
Questione poco studiata in giurisprudenza
La C.T. Prov. di Torino (sentenza n. 15/1/11 del 1° febbraio 2011), investita della questione, ha affermato, in conformità a quanto sancito nel codice civile, che:
- il socio accomandante è responsabile non per l’intero ma limitatamente alla quota conferita;
- i soci di società personali, nonostante escutibili per debiti della società, godono, ai sensi dell’art. 2304 c.c., del beneficio di preventiva escussione, con la conseguenza che prima del loro patrimonio deve essere escusso quello sociale.
Viene però accolta, in punto responsabilità, l’eccezione dell’Ufficio, secondo cui “il ruolo è stato regolarmente iscritto sulla società mentre, se vi sono stati errori circa la compilazione e notifica della cartella di pagamento, gli stessi sono imputabili esclusivamente ad Equitalia la quale, però, non si è costituita”.
L’assunto necessiterebbe di maggiori approfondimenti siccome Equitalia, il cui operato è spesso oggetto di aspre (e talvolta condivisibili) critiche, è comunque un soggetto esecutore dei ruoli, che, nel rispetto della normativa vigente, deve attuare il credito, adottando cautele e misure esecutive.
Il fatto, come affermazione di carattere generale svincolata dalla sentenza richiamata, di addossare all’Agente della Riscossione il compito di verificare la correttezza della partita di ruolo, ovvero la legittimità della chiamata in solido, pare forse eccessivo (occorre evidenziare che, dal testo della sentenza, emerge che il ruolo era stato formato in capo alla società, quindi, contestualizzando, l’assunzione di responsabilità di Equitalia, che si è rivolta nei confronti dell’accomandante, potrebbe essere condivisa).
L’ente creditore è l’Agenzia delle Entrate, che, come ogni comune creditore, sceglie (salvo in tal caso il beneficio della preventiva escussione) nei confronti di quale condebitore azionare il credito.
Certo è che nei casi di ruoli chiaramente illegittimi (come quello formato per l’intero sull’accomandante), Equitalia dovrebbe quantomeno sospendere la cartella, previa verifica della correttezza dell’assunto del contribuente

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