venerdì 3 febbraio 2012

CHI ESCE DAI MINIMI RETTIFICA «A FAVORE» LA DETRAZIONE IVA

I contribuenti che escono dal regime dei minimi dal 2012, in quanto non presentano i (nuovi) requisiti previsti dall’art. 27 del DL 98/2011, devono prestare particolare attenzione alle conseguenze previste in ambito IVA.
In particolare, il primo aspetto da tenere in considerazione riguarda la rettifica della detrazione “a favore”, per effetto del passaggio da un regime che non consente la detrazione del tributo, ad un regime (ordinario, ovvero quello “agevolato” di cui all’art. 27, comma 3, del DL 98/2011) che consente l’esercizio di tale diritto. Su tale questione, è bene evidenziare che l’imposta che era stata rettificata (“a sfavore”) all’atto dell’entrata nel regime dei minimi, non può più essere versata ratealmente (in cinque anni) e le rate residue devono essere versate, al netto della rettifica a favore generata in sede di fuoriuscita dal regime, nel primo versamento periodico successivo.
La scadenza di tale versamento è variabile in funzione del regime di cui si fruisce nel 2012, e più in particolare:
-    in caso di accesso al regime ordinario (per obbligo o per opzione, nel qual caso il vincolo è triennale), l’imposta residua, derivante dalla rettifica della detrazione, deve essere corrisposta entro il 16 maggio 2012 (se la liquidazione ha cadenza trimestrale), ovvero entro il 16 febbraio 2012 (se il contribuente liquida l’imposta mensilmente);
-    - nell’ipotesi di entrata (naturale) nel regime agevolato, di cui all’art. 27, comma 3 del DL 98/2011 (regime degli “ex minimi”), il versamento derivante dalla predetta rettifica deve invece essere eseguito entro il 16 marzo 2013, in quanto, per tali soggetti, sussiste l’esonero dall’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche dell’IVA, fermo restando che l’imposta deve essere versata annualmente (§ 5 del provvedimento direttoriale 22 dicembre 2011, n. 185825).
Alle medesime conclusioni si perviene laddove, dalla rettifica della detrazione “a favore”, conseguente all’uscita dal regime dei minimi, dovesse derivare un credito d’imposta, nel qual caso lo stesso può essere utilizzato a partire dal 16 maggio 2012, ovvero dal 16 febbraio 2012 se il contribuente transita nel regime ordinario, oppure dal 16 marzo 2013 se il soggetto fruisce del regime agevolato degli “ex minimi”, di cui al citato art. 27, comma 3 del DL 98/2011.
Per l’importo a credito andrà utilizzato il rigo VF56
In ogni caso, nella dichiarazione IVA 2013, riferita all’anno 2012, l’importo a credito derivante dalla rettifica deve essere indicato nel rigo VF 56. In relazione alla rettifica della detrazione “a favore”, a seguito della fuoriuscita dal regime dei minimi, è bene osservare che la stessa deve essere effettuata sia in relazione ai cespiti acquisiti durante la permanenza nel regime dei minimi, per i quali non è stata detratta l’imposta, nei limiti dell’IVA afferente i quinti mancanti al compimento del quinquennio (periodo di osservazione per i beni mobili), sia con riferimento all’imposta non detratta sugli acquisti di beni avvenuti nel predetto arco temporale e non ancora ceduti alla data del 31 dicembre 2011.
Si tratta dell’IVA gravante sulle fatture relative alle annualità in cui il contribuente ha fruito del regime dei minimi, i cui beni non sono ancora stati ceduti alla data di cessazione del regime stesso, ossia il 31 dicembre 2011. In ogni caso, per consentire ai verificatori la corretta applicazione delle regole in questione, il contribuente deve predisporre un apposito prospetto (una sorta di inventario), in cui indicare, distintamente per categorie omogenee, le quantità e i beni facenti parte del patrimonio aziendale, evidenziando l’imposta non detratta all’atto dell’acquisto e recuperabile in sede di rettifica della detrazione per fuoriuscita dal regime dei minimi.

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