venerdì 3 febbraio 2012

NUOVO MODELLO UNICO ENC 2012

Con la pubblicazione del modello UNICO ENC 2012 definitivo, avvenuta ieri sul sito dell’Agenzia e senz’alcuna modifica rispetto alla bozza, si arricchisce la modulistica disponibile per le dichiarazioni dei redditi 2011. UNICO ENC, aggiornato alla luce delle ultime novità normative, potrà dunque essere utilizzato dagli enti non commerciali ed equiparati.
Il modello recepisce quanto stabilito da alcune tra le manovre più recenti, nella fattispecie i DL n. 70/2011 (Decreto Sviluppo), n. 138/2011 (manovra di Ferragosto) e n. 201/2011 (Decreto “Salva Italia”). Nel frontespizio, come per gli altri modelli dichiarativi, esordisce la nuova casella “Dichiarazione integrativa“: i contribuenti potranno barrarla qualora, avendo già presentato il modello, vogliano cambiare la scelta dell’utilizzo dell’eccedenza d’imposta, da richiesta di rimborso a richiesta di credito da utilizzare in compensazione (purché, ovviamente, il rimborso non sia già stato erogato, neanche parzialmente). Il termine ultimo per avvalersi di questa facoltà (prevista dall’art. 7, comma 1, lett. g) del Decreto Sviluppo) è fissato a non più di 120 giorni dal termine ordinario di presentazione.
I cambiamenti più rilevanti riguardano, però, alcuni specifici quadri del modello. Due nuove sezioni sono state inserite nel quadro RQ: in primo luogo la sezione XVI, per indicare l’imposta sostitutiva del 5% da parte di coloro che detenevano, al 31 dicembre 2010, una partecipazione ad un fondo comune d’investimento superiore al 5%, come previsto dal Decreto Sviluppo; il secondo nuovo prospetto (sezione XX) servirà, invece, ai soggetti “non operativi” per gestire la maggiorazione IRES del 10,5%, ai sensi dell’art. 2, comma 36-quinquies, della manovra di Ferragosto.
Anche il quadro RF accoglie le disposizioni della medesima manovra (in particolare, l’art. 2, comma 36-quaterdecies), con l’introduzione del nuovo codice identificativo 34, inerente alla variazione in aumento per i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento. Come noto, tali costi non sono deducibili.
Sarà poi possibile, tramite i quadri RT e RM, detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione dei valori d’acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, nonché dei terreni edificabili e con destinazione agricola, quanto già pagato per una rivalutazione precedente del valore dei medesimi beni.
Un’ulteriore modifica di rilievo concerne, infine, il quadro RS, cui è stato aggiunto il rigo RS65A, dedicato alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica quali la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

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