giovedì 29 dicembre 2011

Misure antiriciclaggio: l’ennesima misura restrittiva


In materia, l’orientamento del legislatore non è stato costante nel tempo, circostanza che non ha certamente contribuito alla formazione di una prassi volta a privilegiare i pagamenti agevolati.
Gli interventi del legislatore sono, di norma, finalizzati all’adeguamento delle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose (tra cui rientrano anche i reati tributari) e di finanziamento al terrorismo.
In tale contesto, va valutata anche l’ultima modifica apportata con l’art. 12, comma 1, del decreto Monti che ha introdotto un limite all’utilizzo del contante ritenuto più aderente alla prassi degli altri Paesi.
Sul piano formale, gli interventi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sembrerebbero finalizzati a reprimere il riciclaggio del denaro proveniente da illeciti penali. In merito, però, non è agevole distinguere nettamente detto profilo da quello fiscale tanto che lo stesso legislatore, ponendo fine alla diversità di orientamenti, con l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ha disposto che i “dati e le informazioni” acquisiti in applicazione della normativa antiriciclaggio “sono utilizzabili ai fini fiscali” secondo le vigenti disposizioni. E’ di tutta evidenza, allora, che la progressiva riduzione della soglia minima per la legittimità dei pagamenti in contanti va inquadrata in un più ampio contesto finalizzato alla repressione anche dell’evasione e dell’elusione, esigenza che viene prospettata, con sempre maggiore insistenza, non solo dal mondo politico nazionale ma anche, e soprattutto, dalle iniziative delle Istituzioni comunitarie e degli altri Organismi internazionali.
D’altra parte, è noto che più della metà dei flussi finanziari si muova attraverso canali non ufficiali. Nonostante la notevole diffusione delle carte di credito, l’Italia è ancora lontana dal raggiungere un trend accettabile. Rispetto alla media europea, infatti, ogni abitante effettua con tali strumenti circa sessanta transazioni per anno mentre la media europea supera i 150, livello che si eleva ulteriormente a circa 170 nei Paesi dell’Eurosistema. La punta massima è raggiunta in Francia, Paesi Bassi e Regno Unito dove si arriva a circa 250 transazioni annue per ogni cittadino.
A fronte dell’elevato numero di carte di credito rilasciato dal sistema finanziario (circa 1,3 milioni) le stesse sono utilizzate, prevalentemente, per effettuare dei semplici prelievi e non per il pagamento degli acquisti di beni e servizi.
Di tale circostanza è consapevole anche il legislatore che, negli ultimi anni, ha inferto una particolare quanto importante accelerazione del processo di contrasto facilitato, probabilmente, anche dall’attuale gravissima crisi economico–finanziaria. Con l’entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 erano stati introdotti nuovi limiti per il trasferimento del denaro contante, assegni e libretti di deposito.
Al riguardo, si ricorda che dal 31 maggio 2010, l’art. 20, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha adeguato le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore all’importo di 5.000 Euro, ridotto a 2.500 euro dall’art. 2, comma 4, del D.L. n. 138/2011.
Per effetto del decreto Monti, la soglia dell’utilizzo del contante è stata ulteriormente ridotta fissandola, nel massimo, a 1.000 euro.
Il vincolo di monitorare ogni transazione finanziaria, commerciale o liberalità, di importo superiore a 1.000 Euro, facendola transitare per un intermediario finanziario del suo autore nonché la registrazione delle controparti, della natura, dell’importo e del mezzo di pagamento utilizzato, comporta, come logica ed inevitabile conseguenza, che i principi di identificazione e registrazione coinvolgono qualsiasi cittadino superando l’impostazione iniziale della disciplina in quanto limitata soltanto ad alcune categorie.
L’indicato importo di 1.000 euro, per espressa previsione normativa, deve essere considerato “complessivamente”, evitando, in tal modo, l’aggiramento delle operazioni frazionate realizzato attraverso il ricorso a due o più pagamenti per contanti per importi inferiori.
A tal fine, un’operazione economica unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai 1.000 euro, è considerata frazionata qualora vengano poste in essere “più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrono gli elementi per ritenerla tale”.
Sul piano dei contenuti, è innegabile che la scelta legislativa costituisca un sicuro incentivo verso l’utilizzo di forme di pagamento differenti quali i bonifici bancari, l’utilizzo delle carte di credito, ecc. che, nella sostanza, producono i medesimi effetti. La riduzione della soglia massima consente all’Amministrazione finanziaria di disporre di ulteriori dati per la selezione dei contribuenti. Invero, tale banca dati è stata trasformata da strumento di selezione degli intermediari cui inoltrare le richieste di indagini finanziarie preventivamente autorizzate dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate ovvero dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza riguardanti contribuenti assoggettati ad attività ispettive, a data base per selezionare i soggetti da controllare. L’obbligo della tracciabilità prescinde dalla natura giuridica dei soggetti interessati dalla transazione e dalla causa sottostante avendo come unico punto di riferimento il citato limite quantitativo di euro 1.000.
Tuttavia, il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera quando il valore dell’operazione è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro non si applica ai trasferimenti in cui siano parte le banche o Poste italiane.
Per i menzionati depositi e titoli di importo superiore a 1.000 euro in essere alla data di entrata in vigore del decreto Monti, la loro estinzione ovvero il loro adeguamento deve avvenire entro il prossimo 31 dicembre.
Resta confermato che non è stato previsto alcun limite per i versamenti ed i prelevamenti presso le banche, le poste o gli istituti di moneta elettronica, fermo restando gli obblighi di identificazione ed, eventualmente, di segnalazione qualora l’operazione sia considerata particolarmente atta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento al terrorismo.
Attraverso l’identificazione delle parti interessate dall’operazione e l’eventuale comunicazione all’Anagrafe dei rapporti resta “traccia” del movimento finanziario, utilizzabile ai fini fiscali qualora ne ricorrano i presupposti.
Analogamente, detto divieto non opera qualora i trasferimenti tra gli stessi soggetti siano effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati, cioè di trasportatori di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate sempre che trattasi di soggetti iscritti all’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto per conto terzi (legge 6 giugno 1974, n. 298).
Sono esclusi, di conseguenza, i bonifici, i giroconti e tutti gli ordini di pagamento assimilabili quali, ad esempio, i RID ed i RIDA per i quali non è operante alcun limite. Né a tal fine rileva la diversa modalità di pagamento prevista per il RID (che può avvenire soltanto con addebito in conto corrente) e per le ricevute bancarie che possono essere pagate, invece, anche in contanti presso lo sportello bancario.
Un’ulteriore deroga è stata prevista per i trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più dei seguenti soggetti: banche; Poste italiane S.p.A.; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); imprese di assicurazione che operano in Italianei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP.
La disciplina antiriciclaggio, anche relativamente ai trasferimenti in contanti, non deroga alle vigenti disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti.
Resta confermato il carattere generale del limite di 1000 euro che, pertanto, si applica anche ai money-trasfer con conseguente inesistenza di specifici obblighi di documentazione.
Nessuna innovazione è stata apportata anche con riferimento all’emissione degli assegni bancari e postali da parte delle banche e da Poste italiane S.p.A. i quali devono essere sempre rilasciati muniti della clausola di “non trasferibilità” con l’evidente intento di ridurre la circolazione degli assegni liberi per limitarli, comunque, a pagamenti inferiori a 1.000 euro.
Resta fermo il diritto del cliente di richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera tenuto conto, però, che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono chiedere ai soggetti emittenti (Banche e Poste) i dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti ovvero dei soggetti che li hanno presentati all’incasso.
In ogni caso, gli assegni recanti la clausola di non trasferibilità non hanno limite di importo. Un’ulteriore novità riguarda l’introduzione di uno specifico obbligo a carico delle Pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti di ridurre la gestione del denaro contante. A tal fine, è stato disposto che le operazioni di
pagamento delle spese delle Pubbliche amministrazioni debbano essere disposte mediante l’uso di “strumenti telematici”. In altri termini, tutti i pagamenti devono essere effettuati in via ordinaria mediante accreditamento sui conti bancari e postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario.
Un limite di 500 euro, invece, è stato fissato per il pagamento degli stipendi, pensioni e compensi, comunque denominati, corrisposti dalla Pubblica amministrazione centrale e locale in via continuativa ai prestatori d’opera. Analogo vincolo è stato introdotto per ogni altro tipo di emolumento a chiunque corrisposto. In tutti questi casi, pertanto, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali. Tra questi, per espressa previsione, rientrano anche le carte di pagamento prepagate.
In conclusione, tenuto conto che le sanzioni non hanno subito alcuna modifica migliorativa, è da ritenere che lo strumento della tracciabilità abbia raggiunto un livello sostanzialmente in linea con quello vigente nei Paesi di Common Low che, com’è noto, in materia di utilizzo della moneta elettronica sono davvero all’avanguardia.

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