lunedì 19 dicembre 2011

Accertamenti: decadenze


Gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 stabiliscono che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In ipotesi di omessa dichiarazione, il termine coincide invece con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
È chiaro che il termine, avendo natura decadenziale, non può essere interrotto per nessuna ragione, per cui, qualora gli avvisi di accertamento non venissero notificati entro il termine fissato dalle norme indicate, essi sarebbero nulli, senza possibilità alcuna di sanatoria.
Alla luce di ciò e ferme restando le cause di proroga potenzialmente applicabili, è possibile affermare che:
-         per le dichiarazioni presentate, il 31 dicembre 2011 decade il periodo d’imposta 2006;
-         per le dichiarazioni omesse, il 31 dicembre 2011 decade il periodo d’imposta 2005.
La necessità di rispettare termini decadenziali non concerne solo gli avvisi di accertamento, ma anche le cartelle di pagamento, la cui notifica deve sottostare ai termini di cui all’art. 25 del DPR 602/73, precisamente:
- 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le attività di liquidazione automatica della dichiarazione (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
- 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le attività di controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73).
In riferimento a queste ultime due fattispecie, è il caso di rilevare che gli unici termini che devono essere rispettati sono quelli ex art. 25 del DPR 602/73, e non quelli indicati negli artt. 36-bis, 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, che hanno natura meramente ordinatoria.
Allora, con riferimento alle cartelle di pagamento, ne deriva che:
-         per le liquidazioni automatiche delle dichiarazioni, il 31 dicembre 2011 decade il periodo d’imposta 2007;
-         per i controlli formali, il 31 dicembre 2011 decade l’annualità 2006.
Tanto premesso, occorre tenere nella dovuta considerazione le cause di proroga del potere di accertamento, tra le quali spicca il raddoppio dei termini per violazioni penali.
Se il funzionario dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza rinviene seri (si ripete, seri e non immaginari) indizi di reato, il termine, per le dichiarazioni presentate, diviene del 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La norma istitutiva del raddoppio è stata ritenuta conforme a Costituzione in quanto, come noto, il Giudice delle Leggi ha sancito che il raddoppio si può verificare anche se la notizia di reato è emersa a periodi “ordinari” già decaduti.
Pertanto, se vi è il fumus di reato, il 2006 decadrebbe non il 31 dicembre di quest’anno ma il 31 dicembre del 2015.
Vi è da dire che il raddoppio dei termini non può mai operare per l’IRAP, siccome le potenziali evasioni di tale imposta non hanno rilievo penale.

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