venerdì 16 dicembre 2011

L’appellante deve depositare e non spedire l’appello presso la C.T. Prov.


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23499 dello scorso 10 novembre, è tornata ad occuparsi delle conseguenze del ricorso in appello notificato mediante forme diverse da quella a mezzo di ufficiale giudiziario.
Come noto, l’art. 53 del DLgs. 546/92 stabilisce che, qualora il ricorso in appello sia notificato mediante metodi diversi da quello tramite ufficiale giudiziario (quindi, consegna diretta, servizio postale, messo autorizzato dagli uffici finanziari), l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello stesso presso la segreteria della C.T. Prov. che ha emesso la sentenza appellata. Tale adempimento è funzionale ad evitare che le segreterie rilascino indebitamente i certificati di passaggio in giudicato delle sentenze.
Il disposto normativo è stato sottoposto al vaglio della Consulta, che, con la sentenza 141/2011, confermata da varie pronunce, ha sancito la compatibilità della norma con il dettato costituzionale, precisando altresì che il termine entro cui l’appellante deve depositare copia dell’appello presso la segreteria della C.T. Prov. coincide con il decorso di trenta giorni dalla notifica dell’appello alla controparte, termine entro cui l’appellante, sempre a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio in Regionale.
Da quanto esposto deriva che l’appellante, sempre entro trenta giorni dalla notifica del ricorso in appello all’appellato, deve:
-         provvedere a costituirsi in giudizio presso il giudice di secondo grado, depositando, tra l’altro, la copia dell’appello e la documentazione relativa alla notificazione;
-         provvedere a depositare presso il giudice di primo grado copia dell’appello.
La Corte di Cassazione, investita nuovamente della questione, ha specificato che l’appellante deve “depositare” e non “spedire” copia dell’appello, siccome è necessario che la segreteria del giudice di primo grado, entro i trenta giorni successivi alla notifica del ricorso in appello, abbia ricevuto la copia dell’appello stesso.
Se così stanno le cose, il deposito dell’appello presso la Regionale potrebbe senz’altro avvenire a mezzo posta, sempre che sia utilizzato il plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (ciò è espressamente ammesso dal combinato disposto degli artt. 22 e 53 del DLgs. 546/92), mentre per il deposito dell’appello presso il giudice di primo grado sarebbe sempre necessario il deposito.
Tale soluzione, che emerge da una prima lettura dell’ordinanza in commento, appare eccessivamente pregiudizievole nei confronti dell’appellante, posto che non sempre è agevole effettuare materialmente il deposito dell’appello, nonostante questo adempimento possa avvenire ad opera di chiunque, non essendo un atto rientrante nelle competenze esclusive del difensore.
Si potrebbe sostenere che il servizio postale, intendendosi per tale il plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, possa essere utilizzato se vi è certezza che la segreteria riceva copia dell’appello nel prescritto termine di trenta giorni, quindi solo se la spedizione è avvenuta con congruo anticipo.
Infatti, la conferma dell’inammissibilità dell’appello è stata causata dalla circostanza che l’appellante non è stato in grado di dimostrare che la segreteria del giudice di primo grado aveva ricevuto copia dell’appello nel termine indicato, non per il solo fatto dell’indebito utilizzo del servizio postale.

Nessun commento:

Posta un commento