lunedì 23 gennaio 2012

Fabbricati rurali: domande entro il 31 marzo con l’applicazione web

Con un comunicato datato 11 gennaio 2012, pubblicato giovedì 19 sul sito dell’Agenzia del Territorio, vengono riepilogate le recenti novità che hanno interessato i fabbricati che possiedono i requisiti per la ruralità previsti dall’art. 9 del DL n. 557/1993.
Il 31 marzo 2012, infatti, è il nuovo termine entro cui sarà possibile chiedere la variazione catastale delle costruzioni rurali già iscritte nel Catasto fabbricati in categorie diverse dalla A/6 per le abitazioni e D/10 per le costruzioni strumentali.
La proroga è prevista dal cosiddetto “decreto Milleproroghe” (art. 29, comma 8, DL 29 dicembre 2011 n. 216, che deve essere convertito in legge entro il prossimo 27 febbraio) ove sono fatti salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi dell’art. 7 comma 2-bis e ss del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011), successivamente al 30 settembre 2011,  ma entro e non oltre il 31 marzo 2012.
Pertanto, in attesa della emanazione del DM attuativo previsto dall’art. 13, comma 14-bis, DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), per la presentazione della domanda di classamento possono essere utilizzati i modelli già approvati con il DM 14 settembre 2011.
Per la presentazione delle suddette domande, inoltre, l’Agenzia del Territorio ha reso disponibile nel proprio sito un’applicazione che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa con modalità informatiche, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di variazione; si tenga presente, peraltro, che la rendita catastale già attribuita dall’Agenzia del Territorio non muta, ma varia solo la categoria catastale.
Nonostante le disposizioni contenute nei commi 2-bis e ss. del DL 70/2011 siano state abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall’art. 13, comma 14, DL 201/2011, la presentazione della domanda in questione potrebbe essere opportuna per una serie di motivi. Anzitutto, per gli anni 2011 e precedenti i Comuni potrebbero pretendere l’ICI per le costruzioni rurali provviste di rendita e iscritte in categorie catastali diverse da A/6 e D/10. Per le controversie pendenti, inoltre, le Commissioni tributarie potranno riferirsi alla categoria catastale dei fabbricati per riconoscere loro il requisito della ruralità, supportate dall’orientamento della Corte di Cassazione in materia.
Quanto detto non riguarda i proprietari dei fabbricati rurali iscritti nel Catasto terreni che, ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter del DL n.  201/2011, entro il 30 novembre 2012, dovranno incaricare dei tecnici abilitati per procedere all’iscrizione nel Catasto fabbricati con la determinazione della relativa rendita utilizzando la procedura DOCFA. Si ricorda, infatti, che a partire dal 1° gennaio 2012 tali fabbricati sono soggetti all’IMU e, per la determinazione della base imponibile, occorre che venga attribuita loro una rendita.
La domanda di riclassamento catastale può essere redatta, in conformità al modello A allegato al DM 14 settembre 2011, compilando l’apposita applicazione web e allegando le autocertificazioni previste conformi al modello B per le abitazioni rurali e al modello C per le altre destinazioni strumentali. La presentazione può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.
Le domande possono essere presentate ai competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio mediante consegna diretta all’Ufficio, raccomandata postale con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata (in tal caso il mittente deve inoltrare la documentazione esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun Ufficio territorialmente competente).

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