mercoledì 4 gennaio 2012

Assegno sociale - appunti


E' la prestazione assistenziale che la legge 335/95 (Riforma Dini) ha istituito, in luogo della pensione sociale ex art. 26, L. 153/69 e della relativa maggiorazione.
Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza .
La prima decorrenza possibile è dal 1.2.96 quindi spetta a tutti coloro che hanno compiuto o compiono i 65 anni a partire dal 1.1.96 ma anche a coloro che, pur avendo compiuto l' età richiesta entro il 31.12.95, hanno inoltrato la domanda dopo ed anche a coloro che avendo perso il diritto alla pensione sociale prima del 1996 lo abbiano riacquistato a decorrere da tale anno in poi.
La domanda va inoltrata all'Inps e la prestazione è erogata con decorrenza fissata al 1° giorno del mese successivo quello di presentazione della domanda.
L'assegno non è reversibile e spetta per 13 mensilità annue.
Nei casi di ricovero in istituti o comunita' con retta a carico di Enti Pubblici, l'assegno sociale è liquidato in misura ridotta fino al 50%.

Requisiti
  • Compimento del 65° anno di età;
  • Cittadinanza italiana o di uno degli Stati della U.E o extracomunitaria con carta di soggiorno;
  • Residenza italiana;
  • Reddito del richiedente non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato (per il 2001: € 4.428,85); 
  • Reddito del richiedente cumulato a quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato (per il 2001: € 8.857,00).
Si dichiarano i redditi assoggettabili all'Irpef al netto dell 'imposizione fiscale e contributiva ma anche quelli esenti da imposta quali le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (pensione di invalidità civile, cieco civile, sordomuto, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall' Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, etc) ed ancora redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi sui BOT e CCT, etc) ed infine gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non sono da computare nel reddito i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, la casa di abitazione, l'importo dell' assegno sociale del richiedente ( è da dichiarare invece quello del coniuge), i trattamenti di famiglia, 1/3 dell'importo della pensione liquidata con il solo sistema contributivo, l'indennizzo previsto dalla legge 210/92 per i soggetti che hanno subito danni provocati da trasfusioni o vaccinazioni, le indennità di accompagnamento, le indennità di comunicazione per i sordomuti, gli assegni vitalizi erogati ai combattenti della guerra 15/18.
Misura
L' importo mensile dell'assegno sociale comprensivo degli aumenti di cui alle finanziarie del 1999 e del 2000 è di € 359,27 mensili .
Può essere concesso in misura ridotta fino a concorrenza del limite di reddito stabilito.

Maggiorazione dell'assegno sociale
Dal 1° gennaio 2001 spetta in misura pari a:
€ 20,66 mensili per coloro che hanno un'età superiore a 75 anni;
€ 12,91 mensili per coloro che hanno un età superiore a 65 anni.
In caso di richiedente non coniugato il limite di reddito individuale da non superare è dato dall'importo annuo dell'assegno e dall'importo annuo della maggiorazione.
In caso di richiedente coniugato oltre al limite individuale non deve essere superato il limite di reddito coniugale dato dalla somma dell'importo annuo dell'assegno, della maggiorazione e del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La maggiorazione può essere concessa in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito.
Si prendono in considerazioni i redditi conseguiti nel corso dello stesso anno nel quale la maggiorazione è corrisposta.
I redditi influenti sono quelli assoggettabili ad Irpef, compresa la casa di abitazione, ed anche quelli esenti da imposte.
Non si considerano i redditi derivanti da: trattamenti di famiglia, indennità di accompagnamento di ogni tipo, pensione di guerra, indennizzo risarcitorio per i danni subiti da trasfusioni e vaccinazioni di cui alla legge 210/92.


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