giovedì 17 gennaio 2013

Redditometro: la Cassazione in aiuto ai contribuenti

La recente pronuncia della Corte di cassazione (sentenza n. 23554/2012) che, in modo esplicito, ha affermato la natura di presunzione semplice del redditometro, potrebbe, nella maggior parte dei casi, alleviare gli oneri dei contribuenti nel fornire elementi idonei a dimostrare che si sono prodotti redditi inferiori rispetto a quanto contestato.
Infatti, in tutte le ipotesi in cui questo maggior reddito deriva dall'applicazione degli indici statistici dovrebbe conseguire, pena la censura in sede giudiziaria, che l'Ufficio anche dopo il contraddittorio, fornisca altri riscontri idonei a integrare il risultato dell'elaborazione statistica.
Va detto, per completezza, che sinora, la maggior parte della giurisprudenza di merito, e anche altre pronunce della Cassazione, hanno ritenuto spesso indiscutibile il risultato derivante dall'applicazione dei coefficienti redditometrici addossando interamente sul contribuente l'onere di provare il contrario. Circostanza, questa, particolarmente ardua, per non dire impossibile, proprio perché gli indici erano obiettivamente poco precisi (avere una casa in un piccolo paese di montagna in provincia di Sondrio o al centro di Milano era la stessa cosa): non potendoli sindacare, la difesa era pressoché menomata.
Per il futuro, anche in considerazione della pronuncia della Cassazione di cui si è detto, le preoccupazioni di molti contribuenti potranno essere fondate, o meno, a seconda del comportamento che sarà assunto in concreto dagli uffici. Se, infatti, gli uffici assumeranno atteggiamenti come per il passato, ritenendo il valore da dichiarare risultante dai calcoli del tutto indiscutibile se non con elementi di segno contrario a carico del contribuente, ma spesso neanche considerati, non sarà facile, in molti casi, evitare il contenzioso.
Se invece gli uffici, mutando il comportamento assunto in questi anni, utilizzeranno l'elasticità necessaria che ogni strumento statistico - che si vuole applicare in modo massivo - richiede, allora il nuovo redditometro potrà rivelarsi utile nel contrasto all'evasione; soprattutto, per poter intercettare posizioni fiscali oggettivamente singolari e a rischio, e meritevoli di successivi approfondimenti.
Va detto, però, che la circostanza che i giudici di legittimità abbiano affermato la natura di presunzione semplice e quindi l'onere di provare il maggior reddito in capo all'ufficio, non deve automaticamente far sperare in un mutamento di posizione dell'amministrazione.
Infatti, per gli studi di settore, che ormai presentano molti punti di analogia rispetto al nuovo redditometro, nonostante siano addirittura intervenute le sezioni unite della Cassazione, ancora oggi si assiste a contestazioni esclusivamente sulla base del valore emergente dal calcolo statistico.

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