mercoledì 7 marzo 2012

Verifiche fiscali, libero accesso presso locali utilizzati da ENC e Onlus


I militari e gli impiegati civili dell’Amministrazione finanziaria possono accedere, previa semplice autorizzazione del comandante o del capo ufficio, presso i locali utilizzati dagli enti non commerciali e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). A prevederlo è il Decreto “semplificazioni fiscali” (DL 16/2012), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo scorso.
Come noto, la disciplina del potere di accesso presso i locali dei contribuenti è recata, ai fini IVA, dall’articolo 52 del DPR 633/1972, a cui peraltro rimanda l’articolo 33 del DPR 600/1973, per quanto concerne le imposte dirette. L’art. 52 citato individua sostanzialmente tre distinte categorie di locali di accesso, che risultano graduate in funzione della tutela offerta dall’ordinamento al soggetto sottoposto a controllo: nei locali destinati soltanto all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, i verificatori possono accedere previa semplice autorizzazione del capo ufficio o comandante del corpo da cui dipendono; qualora i predetti locali siano, però, contestualmente adibiti anche ad abitazione (“ad uso promiscuo”), l’accesso richiede, oltre alla summenzionata autorizzazione “interna”, anche quella del Procuratore della Repubblica, che tuttavia si configura nella sostanza come un “atto dovuto”; infine, vi è la categoria “residuale” di accesso presso i “locali diversi da quelli indicati” in precedenza (abitazione, in primis), per cui è previsto che il potere in oggetto possa essere esercitato soltanto in presenza dell’autorizzazione “interna” e di quella del Procuratore della Repubblica, che però, in tale ipotesi, può essere rilasciata “soltanto in caso di gravi indizi di violazioni” delle norme tributarie.
L’accesso presso i locali degli enti non commerciali e delle Onlus, prima del Decreto sulle semplificazioni fiscali, era equiparato, come precisato nella relazione illustrativa, a quello presso il domicilio privato di un contribuente e, quindi, s’inseriva nella categoria residuale sopra illustrata. Pertanto, l’accesso presso tali enti, sotto il profilo della prassi operativa, era molto difficoltoso, atteso che richiedeva a priori che l’Amministrazione finanziaria individuasse i gravi indizi di violazione delle norme tributarie per ottenere l’autorizzazione all’accesso dal PM.
Con l’articolo 8, comma 22, del DL 16/2012, il Legislatore ha modificato il citato articolo 52 del DPR 633/1972, inserendo tra i locali appartenenti alla categoria per cui è necessaria la sola autorizzazione “interna” del capo ufficio o del comandante, ossia quelli destinati ad attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, anche “quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici” di cui al DLgs. 460/1997 (si tratta delle agevolazioni previste dall’articolo 111-ter del TUIR, relative all’esenzione da imposte sul reddito, nonché dall’articolo 10 del DPR 633/1972, per talune esenzioni IVA).
Nella relazione illustrativa al DL 16/2012 è stato osservato che tale intervento si è reso necessario perché la particolare veste giuridica degli enti non commerciali e delle Onlus è stata “spesso indebitamente utilizzata” da soggetti che hanno mascherato vere e proprie attività commerciali, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali previste dallo specifico regime di tali enti.

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