mercoledì 7 marzo 2012

Tirocinio professionale a 18 mesi


Sulla riduzione del tirocinio professionale ad un massimo di 18 mesi, sancita dal Decreto liberalizzazioni (DL n. 1/2012), permangono forti perplessità. Lo dimostrano le richieste di chiarimenti inoltrate al CNDCEC dagli Ordini locali, poi confluite in una lettera che lo stesso Consiglio nazionale ha inviato ai Ministeri competenti – Giustizia e Università – lo scorso 28 febbraio 2012.
L’art. 9, comma 5 del Decreto liberalizzazioni stabilisce espressamente che la durata del tirocinio valido per l’accesso alle professioni regolamentate non possa essere “superiore a 18 mesi”, con la possibilità di svolgere i primi sei mesi, previa convenzione quadro tra MIUR e vertici di categoria, “in concomitanza col corso di studio” finalizzato al conseguimento di una laurea breve o della laurea magistrale/specialistica. Inoltre, è possibile siglare una convenzione con il Ministero della P.A. per svolgere il tirocinio nel pubblico. Il Decreto liberalizzazioni ha soppresso, infine, alcune disposizioni del DL n. 138/2011, tra cui l’obbligo di corrispondere al tirocinante “un equo compenso di natura indennitaria”.
Mentre, per quanto riguarda il tirocinio degli avvocati, la riduzione risulta di “soli” sei mesi (a fronte di una durata di due anni), ben maggiori sono le ricadute per i commercialisti, il cui praticantato viene così addirittura dimezzato. Senza dimenticare che l’intervento normativo rende obsoleta la convenzione quadro MIUR-CNDCEC stipulata nel novembre 2010, in base alla quale – dei tre anni complessivi di tirocinio – i primi due possono essere svolti contestualmente al corso di laurea specialistica/magistrale, e il terzo sotto la guida di un dominus.
Come si evince dall’Informativa n. 20/2012 del Consiglio nazionale, i dubbi principali riguardano la mancata previsione di una fase transitoria. Il termine ultimo per l’applicazione delle novità sulle professioni è fissato dal DL n. 138/2011 (conv. dalla L. n. 148/2011) alla data del prossimo 13 agosto 2012, ossia ad un anno esatto dall’entrata in vigore dello stesso DL. Ci si chiede, in ogni caso, se la riduzione del tirocinio di cui al DL n. 1/2012 – intervenuto in seguito appoggiandosi proprio al DL n. 138/2011 – sia da considerarsi immediatamente applicabile o meno.
A favore della tesi dell’applicabilità non immediata pende essenzialmente il fatto che il DL 138/2011 demanda a un DPR – da emanare entro e non oltre il 13 agosto 2012 – la riforma degli Ordini professionali, in sostanza mantenendo in vigore le regole attuali fino ad allora. D’altra parte, evidenzia il CNDCEC nella lettera ai Ministeri, il decreto legge non è uno strumento atto a dettare semplici norme di principio, perciò si potrebbe desumere che la norma del DL n. 1/2012 sia immediatamente percettiva.
Un’eventualità, quest’ultima, che secondo il Consiglio nazionale potrebbe comportare conseguenze “problematiche”. All’atto pratico, la prima delle questioni aperte concerne il caso dei tirocinanti che, alla data di entrata in vigore del DL n. 1/2012, avessero già compiuto 18 mesi di praticantato. Ciò tenendo conto, soprattutto, della Convenzione quadro MIUR-CNDCEC, che attualmente consente di poter svolgere i primi due anni durante l’ultimo biennio di università. Due le possibilità: la prima è che valga la normativa vigente al momento dell’iscrizione del Registro del tirocinio, e che quindi sia comunque obbligatorio completare i tre anni; la seconda, invece, stabilisce che il tirocinio possa concludersi in 18 mesi, svolti in concomitanza del corso universitario specialistico, senza perciò nemmeno aver ottenuto la laurea di secondo livello.
Restando ai problemi del “periodo transitorio”, rimane poi da capire come muoversi nei confronti dei tirocinanti che si siano iscritti nell’apposito Registro dopo il 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del DL n. 1/2012. Il Consiglio nazionale ipotizza che non possano più svolgere il praticantato ex Convenzione quadro MIUR-CNDCEC e che sia necessario siglarne quanto prima una nuova che tenga conto delle novità.
Evidente il vuoto normativo: non resta che sperare in una rapida risposta ministeriale.

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