lunedì 20 febbraio 2012

CONTANTI SENZA LIMITI PER I TURISTI STRANIERI


Tracciabilità meno rigida per gli acquisti degli stranieri in Italia. Nel decreto sulle semplificazioni fiscali che questa settimana sarà all'esame del Consiglio dei ministri, si punta ad attenuare l'effetto del tetto massimo per i pagamenti in contante facendo un'eccezione per non deprimere gli acquisti di beni made in Italy da parte dei turisti. Una deroga al nuovo limite dei mille euro, introdotto a inizio di dicembre dalla manovra Monti, per venire incontro alle esigenze dei commercianti al dettaglio, in particolar modo di quelli che operano nelle zone ad alta presenza di soggetti provenienti da altri Paesi. La norma allo studio del Governo impone, però, comunque due condizioni al dettagliante. Prima di tutto, dovrà chiedere e fotocopiare il passaporto del cliente. Gli importi incassati per gli acquisti da mille euro in su non potranno rimanere in negozio. Il commerciante dovrà depositarli entro due giorni sul suo conto corrente e al momento stesso del versamento dovrà consegnare alla banca la fotocopia del passaporto dell'acquirente straniero e del documento che certifica il pagamento della somma. Un modo per limitare l'eventuale aggiramento dei vincoli sul contante che potrebbero essere tentati dalle organizzazioni criminali (soprattutto attraverso stranieri compiacenti) per riciclare denaro sporco.
Non sarebbe comunque il solo correttivo alle norme introdotte poco più di due mesi fa. La segnalazione dell'infrazione rilevata sullo stop al contante non dovrebbe più essere trasmessa alle Entrate, come attualmente previsto, ma dovrebbe essere prevista un'ulteriore fase di filtro: la violazione arriverà alla Guardia di Finanza, che in presenza di elementi fondati per l'accertamento metterà al corrente l'Agenzia. Nel pacchetto semplificazioni sono destinate a entrare anche altre misure sui controlli e antievasione. Dalle maxisanzioni doganali per bloccare la fuga dei capitali all'estero a quelle per i prodotti contraffatti, dalle compensazioni che tornano sotto osservazione alla nuova operazione di pulizia delle partite Iva inattive. E alla luce delle operazioni a Cortina, Roma, Milano, Napoli e Sanremo, potrebbe arrivare anche una norma ad hoc per inserire autonomi, negozianti ed esercenti che non emettono lo scontrino nelle liste selettive dei soggetti da accertare.
La vera chiusura del cerchio dovrebbe arrivare, poi, con un mini restyling della giustizia tributaria, già al centro di ritocchi sostanziosi con le manovre estive dello scorso anno. La tassa d'ingresso per il contenzioso in caso di ricorso cumulativo dovrà essere pagata in base al valore di ogni singolo atto impugnato. Mentre se in appello il ricorrente contesterà le sole spese di giudizio, il contributo unificato sarà calcolato solo con riferimento a queste ultime. L'istituzione delle sedi staccate delle sezioni di secondo grado dovrebbe diventare facoltativo e non più obbligatorio. Il limite anagrafico per i concorsi interni tra i magistrati sarà equiparato a 72 anni come quello per quelli esterni. Mentre il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dovrà comunicare almeno un anno prima i posti che i magistrati libereranno per aver raggiunto l'età massima. Anche la macchina amministrativa dei Tribunali del fisco è destinata a essere rivista con un riassetto delle competenze sulla gestione del personale e dell'organizzazione del lavoro. Il tutto nell'obiettivo di far funzionare in modo ancora più efficiente la giustizia tributaria come sentinella nel recupero della lotta all'evasione. Recupero che dovrebbe essere poi destinato alla riduzione del prelievo sui contribuenti facoltosi: ma a questo dovrebbe pensare la riscrittura della delega per la riforma fiscale.

CARTELLE ALLA SOCIETÀ NON «IMPUTABILI» AL COMMERCIALISTA


Spetta alla società provare che le maggiori somme pretese dal Fisco sono colpa del commercialista.
A precisarlo è un’interessante sentenza del Tribunale di Genova del 20 gennaio scorso.
Nel caso di specie, una società agiva contro il suo ex commercialista (cui era stato affidato l’incarico di tenere la contabilità, procedere alla redazione delle dichiarazioni e provvedere alle attività prodromiche e consequenziali) ritenendolo responsabile dell’emissione nei propri confronti di talune cartelle esattoriali, in relazione alle quali lamentava di aver dovuto effettuare un non precisato esborso (per il quale si limitava a rinviare alle cartelle prodotte). Evidenziava, inoltre, il fatto di essere stata costretta a rivolgersi ad un altro commercialista, sopportando un onere economico da imputare anch’esso al professionista convenuto.
Quest’ultimo negava ogni sua responsabilità, affermando, tra l’altro, di essersi limitato a redigere le dichiarazioni sulla base di quanto gli veniva (spesso in ritardo) sottoposto.
Il Tribunale di Genova evidenzia, in primo luogo, come la domanda presentata dalla società fosse “molto prossima al limite della nullità per indeterminatezza dell’oggetto”. Ad ogni modo, la stessa è reputata erronea nella sua premessa. Non ha senso, infatti, l’affermazione per cui, ove assistita da un commercialista diligente, una società non possa essere destinataria di pretese tributarie diverse da quelle evidenziate dallo stesso nell’autoliquidazione delle imposte, con la conseguenza che sarebbe il commercialista a dover dimostrare che l’emissione delle cartelle esattoriali non dipende da una sua negligenza.
Ogni professionista è tenuto a dimostrare la propria diligenza solo nel caso in cui sia prima provato un vincolo di causalità materiale almeno tra la sua attività genericamente intesa e il danno (cfr., tra le altre, Cass. n. 27000 del 15 dicembre 2011). In particolare, avvisi di accertamento e riscossione forzata delle imposte possono dipendere da:
-         comunicazione di dati erronei al commercialista (con responsabilità del solo contribuente);
-         errore di autoliquidazione da parte del commercialista (con responsabilità dello stesso);
-         errore nell’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria (errore da contestare innanzi al Giudice tributario);
-         errore di mero fatto nell’attività di riscossione (con responsabilità del concessionario);
-         mero mancato pagamento (con responsabilità del contribuente o di chi, dallo stesso, è incaricato dell’adempimento).
Il commercialista può entrare in gioco solo nella seconda e nella quinta ipotesi; ma di tutto ciò non vi è traccia nell’atto di citazione, dove ci si limitava ad accostare l’incarico conferito alle cartelle pervenute. Ciononostante – “per spirito conservativo”, si legge nella motivazione – il giudice genovese reputa implicite quelle che avrebbero dovuto essere le contestazioni nei confronti del commercialista ed affida ad un consulente tecnico il compito valutare la condotta del professionista. Ne emerge che l’emissione delle cartelle conseguiva solo ed esclusivamente da mancati pagamenti.
Il problema, allora, diviene semplicemente quello di stabilire se tale violazione era dipesa dalla predisposizione di modelli F24 erronei ovvero dalla mancata presentazione dei modelli medesimi. La società, però, non forniva alcuna prova della delega al professionista al pagamento delle imposte, mentre solo tardivamente sosteneva la tesi della erronea compilazione dei modelli. In relazione a tale aspetto, peraltro, il Tribunale osserva come occorra considerare che, qualora i versamenti non risultino in linea con l’autoliquidazione, l’Amministrazione finanziaria invia il cosiddetto “avviso bonario” (ex art. 36-bis del DPR 600/73), a seguito del mero controllo automatico, aderendo al quale il contribuente può mettersi in regola con un modesto onere aggiuntivo rispetto ai tributi effettivamente dovuti; e, quindi, le allegazioni teoricamente opportune avverso il professionista avrebbero dovuto comprendere anche l’occultamento degli avvisi bonari.
Da tutto ciò consegue il rigetto della domanda della società, anche nella parte relativa al compenso dovuto al nuovo commercialista. Non si comprende, infatti, osserva il giudice, come tale onere possa essere automaticamente imputato al professionista convenuto, senza chiarirne in alcun modo le responsabilità.

SOCIETÀ DI PERSONE: ACCERTAMENTO CON ADESIONE E LITISCONSORZIO NECESSARIO


Più volte ci si è soffermati sulle problematiche che la tesi del litisconsorzio necessario tra soci e società comporta sul versante procedurale, vuoi perché i soci hanno diverso domicilio fiscale (si veda “Litisconsorzio necessario con duplice domicilio fiscale” dell’11 marzo 2011), vuoi perché possono sussistere cause di proroga dei termini di accertamento che non operano per tutti i litisconsorti, per non parlare, poi, di ciò che potrà succedere all’interno del neointrodotto procedimento di reclamo, ma questa non è la sede per soffermarsi su tale aspetto.
Una delle tante questioni che non sono ancora state esaminate in maniera adeguata concerne i nessi tra litisconsorzio necessario e istituti deflativi del contenzioso.
Nell’accertamento con adesione, l’art. 4 del DLgs. 218/97 consente espressamente che l’adesione possa essere perfezionata solo dalla società: in tal caso, l’atto sul maggior reddito di partecipazione verrà emesso sulla base del reddito definito dalla società, senza ovviamente alcuna riduzione delle sanzioni.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 27145 del 2011, ribadisce una tesi a nostro avviso incompatibile con il litisconsorzio necessario, ovvero che, nonostante il vincolo litisconsortile, anche solo uno dei litisconsorti può definire la propria posizione (la sentenza riguarda il cosiddetto “concordato di massa”, ma, a quanto pare, i principi sembrano dotati di valenza generale).
Quindi, è chiaro che, una volta che uno dei litisconsorti abbia ad esempio optato per l’acquiescenza, gli altri ben possono presentare ricorso.
In questo caso, la Corte sostiene espressamente: “Resta evidentemente salva la possibilità del socio di contestare la pretesa tributaria spiegata contro di lui convenendo in giudizio anche la società e gli altri soci, attesa la unitarietà del presupposto impositivo”.
Non è chiaro che cosa si intenda dire: il socio che impugna può convenire in giudizio gli altri soci solo se questi non hanno già definito la propria posizione, oppure devono essere chiamati in causa tutti i litisconsorti, anche se hanno definito? Se così è, che senso ha far partecipare al processo un litisconsorte che magari ha già optato per l’acquiescenza? Certo è che, una volta prestata ad esempio acquiescenza, anche se gli altri litisconsorti vincono in toto, le somme non possono essere oggetto di restituzione.
Allora, come già detto negli interventi sopra citati, o si opta per il litisconsorzio necessario, e se ne accettano le conseguenze, o si abbandona tale principio, e si ritorna alla tesi dell’autonomia sia sostanziale sia processuale delle situazioni giuridiche soggettive.
Se si accoglie la tesi del litisconsorzio necessario, è inammissibile sostenere, come fatto dalla Cassazione, che anche uno solo dei litisconsorti possa definire la propria posizione, visto che in tal caso viene per forza meno l’unitarietà della situazione giuridica, data dall’imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalla società.

mercoledì 15 febbraio 2012

Il bollo sulle attività scudate «segue» i conti segretati


Con il provvedimento n. 2012/24832 di ieri, 14 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le disposizioni di attuazione relative alle nuove imposte sulle attività scudate introdotte dal Decreto Monti.
L’art. 19, commi 6 e ss. del DL 201/2011 convertito, infatti, ha previsto che le attività finanziarie rimpatriate ancora in regime di riservatezza a seguito dell’adesione ad uno degli scudi fiscali approvati negli scorsi anni sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale pari all’1% per il 2012, all’1,35% per il 2013 e allo 0,4% per gli anni successivi.
Inoltre, per il solo anno 2012, è stata istituita anche un’imposta straordinaria dell’1% per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
L’imposta di bollo speciale è determinata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il solo versamento relativo al periodo d’imposta 2011, tuttavia, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
L’imposta è calcolata sull’ammontare delle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data di riferimento e, in mancanza del valore di mercato, sulla base del valore nominale ovvero quello di rimborso di tali attività.
L’imposta è determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo proporzionale pagata ai sensi del comma 2-ter dell’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
È compito degli intermediari finanziari provvedere ad effettuare, con riferimento al periodo d’imposta 2011, il versamento dell’imposta di bollo annuale entro domani, 16 febbraio 2012, e l’imposta straordinaria sui prelievi, dovuta per il solo anno 2012, entro la medesima data.
Spetta sempre agli intermediari, attraverso il modello 770, segnalare all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate.
Nei confronti di tali contribuenti, l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 602/73 e viene applicata una sanzione pari all’importo non versato.
La segnalazione è altresì dovuta qualora il contribuente abbia chiuso il conto segretato tra il 7 e il 31 dicembre 2011 e non abbia fornito la provvista per il pagamento dell’imposta di bollo speciale.
Con specifico riferimento alle modalità di applicazione delle predette imposte, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate precisa quanto segue.
Nell’ipotesi in cui il contribuente detenga il conto segretato presso il medesimo intermediario con il quale è stata effettuata la procedura del rimpatrio delle attività finanziarie, tale intermediario è tenuto a prelevare l’imposta di bollo speciale annuale e l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi.
Se il contribuente ha trasferito il conto segretato presso altro intermediario, mantenendo il regime della riservatezza, l’ultimo intermediario presso cui è ancora detenuto il conto è tenuto al prelievo delle imposte.
Qualora il contribuente abbia invece trasferito il conto segretato presso altro intermediario senza mantenere il regime della riservatezza, l’imposta di bollo speciale annuale non è dovuta. Tuttavia, considerato che detto trasferimento è equiparabile ad un prelievo, l’intermediario presso il quale detto prelievo è stato effettuato è tenuto a segnalare il nominativo del contribuente all’Amministrazione finanziaria, salvo non venga versata l’imposta straordinaria.
Nel caso in cui il contribuente abbia trasferito parte delle attività detenute nel conto segretato presso altro intermediario in un conto non segretato, l’intermediario presso cui è detenuto il conto segretato applica l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie ancora segretate e quella straordinaria sulle attività finanziarie eventualmente trasferite o prelevate.
Resta fermo che, in ogni caso, il contribuente può evitare la segnalazione all’Amministrazione finanziaria fornendo la provvista all’intermediario per il pagamento delle imposte.

martedì 14 febbraio 2012

PER L’ILLEGITTIMA NOTIFICA DELLA CARTELLA ALL’ACCOMANDANTE RISPONDE EQUITALIA


Un argomento poco discusso, ma non per questo dotato di scarsa importanza, concerne l’individuazione del soggetto responsabile nei casi di illegittima iscrizione a ruolo dei condebitori solidali.
Basti pensare al caso del socio accomandante iscritto a ruolo per la totalità delle imposte dovute dalla società (il che è illegittimo, siccome egli, com’è noto, risponde limitatamente alla quota conferita ai sensi dell’art. 2313 del codice civile), al caso della società consolidata chiamata a rispondere delle violazioni commesse da altre consolidate (l’art. 127 del TUIR prevede una responsabilità solidale tra consolidante e consolidata che ha commesso l’infrazione, non tra consolidante e tutte le società del gruppo), e, addirittura, alla notifica della cartella di pagamento nei confronti dell’amministratore di società di capitali, o del liquidatore (si veda sul punto “Soci di srl non responsabili per le obbligazioni tributarie” del 3 gennaio 2011).
È noto che il ruolo viene formato dall’ente impositore e che la cartella di pagamento, così come la successiva fase di esecuzione, è demandata ad Equitalia. Nelle ipotesi prospettate, accade che l’Ufficio opponga di aver consuetamente formato il ruolo in capo all’accomandante in virtù della sua responsabilità solidale e che Equitalia sostenga di essere impossibilitata a intervenire sul ruolo già formato, in quanto semplice “esecutrice” dei ruoli formati dall’ente creditore.
In un primo intervento (si veda “L’Ufficio può aggredire i beni dei soci di snc solo dopo l’escussione” del 30 aprile 2011), i giudici fiorentini (sentenza n. 138 del 17 dicembre 2010) avevano affermato che la verifica sulla capienza del patrimonio sociale deve essere effettuata ad opera dell’ente creditore.
Questione poco studiata in giurisprudenza
La C.T. Prov. di Torino (sentenza n. 15/1/11 del 1° febbraio 2011), investita della questione, ha affermato, in conformità a quanto sancito nel codice civile, che:
- il socio accomandante è responsabile non per l’intero ma limitatamente alla quota conferita;
- i soci di società personali, nonostante escutibili per debiti della società, godono, ai sensi dell’art. 2304 c.c., del beneficio di preventiva escussione, con la conseguenza che prima del loro patrimonio deve essere escusso quello sociale.
Viene però accolta, in punto responsabilità, l’eccezione dell’Ufficio, secondo cui “il ruolo è stato regolarmente iscritto sulla società mentre, se vi sono stati errori circa la compilazione e notifica della cartella di pagamento, gli stessi sono imputabili esclusivamente ad Equitalia la quale, però, non si è costituita”.
L’assunto necessiterebbe di maggiori approfondimenti siccome Equitalia, il cui operato è spesso oggetto di aspre (e talvolta condivisibili) critiche, è comunque un soggetto esecutore dei ruoli, che, nel rispetto della normativa vigente, deve attuare il credito, adottando cautele e misure esecutive.
Il fatto, come affermazione di carattere generale svincolata dalla sentenza richiamata, di addossare all’Agente della Riscossione il compito di verificare la correttezza della partita di ruolo, ovvero la legittimità della chiamata in solido, pare forse eccessivo (occorre evidenziare che, dal testo della sentenza, emerge che il ruolo era stato formato in capo alla società, quindi, contestualizzando, l’assunzione di responsabilità di Equitalia, che si è rivolta nei confronti dell’accomandante, potrebbe essere condivisa).
L’ente creditore è l’Agenzia delle Entrate, che, come ogni comune creditore, sceglie (salvo in tal caso il beneficio della preventiva escussione) nei confronti di quale condebitore azionare il credito.
Certo è che nei casi di ruoli chiaramente illegittimi (come quello formato per l’intero sull’accomandante), Equitalia dovrebbe quantomeno sospendere la cartella, previa verifica della correttezza dell’assunto del contribuente

INCROCIO IMMEDIATO PER ACCERTAMENTI DA STUDI E INDAGINI FINANZIARIE


È un “incrocio” immediato quello che si profila tra gli accertamenti da studi di settore e le indagini finanziarie, in ragione di quanto prevede il Decreto Monti varato lo scorso mese di dicembre: immediato in quanto, in base alle disposizioni normative che legano espressamente l’automatismo accertativo e lo strumento di controllo, potrà essere giustificato dalla natura “procedimentale” della novità legislativa.

Procedendo per ordine, l’art. 10 del DL n. 201/2011 prevede, tra le altre disposizioni, un regime “premiale” per i contribuenti allineati alle risultanze degli studi di settore, tanto in termini di congruità e coerenza quanto in termini di fedeltà dei dati rilevanti trasmessi con l’apposito modello.

I benefici previsti sono infatti accordati a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti con l’indicazione fedele di tutti i dati previsti, e che la posizione soggettiva risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore o degli studi di settore applicabili.

Ebbene, tanto i benefici, sui quali non ci soffermiamo dettagliatamente in quanto non di interesse per la trattazione, quanto i requisiti richiesti appena descritti, per espressa previsione normativa, si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 e successive: così prevede il comma 13, con riferimento alle disposizioni dei commi 9 (benefici) e 10 (requisiti).

Veniamo al punto di interesse, ossia al successivo comma 11, il quale, strutturato in due periodi, prevede specifici piani di controllo per i contribuenti nei cui confronti non si applicano i nuovi benefici di legge e, al secondo periodo, l’incrocio tra le indagini finanziarie e i controlli fondati sugli studi di settore.

Cominciamo col sottolineare la circostanza che l’intero comma 11 non soggiace ad alcuna decorrenza espressamente prevista dalla legge: infatti, come detto, le sole disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 e a quelle successive.

Calandoci nell’analisi dei due periodi del comma 11, è interessante rilevare che soltanto il primo periodo sembra “dipendere” funzionalmente dal nuovo regime premiale e, dunque, essere applicabile per il periodo d’imposta 2011 e successivi.

La norma prevede infatti che, con riguardo ai soggetti sottoposti agli studi di settore per i quali non si rende applicabile quanto stabilito dal comma 9, che dispone in materia dei nuovi benefici, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa per effettuare specifici piani di controllo basati su specifiche analisi del rischio di evasione: appunto, proprio il richiamo all’inapplicabilità del nuovo regime premiale, quale possibile fonte d’innesco degli specifici piani operativi, depone incontrovertibilmente per l’applicazione del primo periodo per gli accertamenti concernenti i periodi d’imposta 2011 e successivi.

Non altrettanto può dirsi in riferimento al secondo periodo del comma 11, il quale prevede che, nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore e per i quali non si riscontra la fedeltà dei dati trasmessi e/o la non coerenza agli indicatori, “controlli sono svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell’articolo 32” del DPR n. 600/73 e dei corrispondenti articoli previsti dalla legge IVA: in altre parole, le indagini “finanziarie”.

È interessante, e a nostro avviso dirimente, rilevare come la previsione del secondo periodo sia completamente “disancorata” dall’applicazione del nuovo regime premiale: essa, infatti, non sembra presentare alcun legame funzionale con i nuovi benefici previsti per i “veri” congrui e coerenti e, dunque, immediatamente applicabile e anche per i periodi d’imposta pregressi.

Ciò in ragione dell’ennesima chiave di lettura della novella legislativa in termini di norma “procedimentale”, ossia portatrice di un ampliamento e di una razionalizzazione dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria e, in quanto tale, suscettibile di essere applicata anche retroattivamente, ossia per le annualità d’imposta per le quali non siano ancora decorsi i termini per l’esercizio dell’azione accentratrice.

Il che potrebbe significare che, se questa nostra interpretazione risultasse corretta, l’incrocio tra studi di settore e indagini finanziarie potrebbe già essere realtà per i controlli, per quanto residui, sulle risultanze dell’automatismo per il 2007.

lunedì 6 febbraio 2012

Sulla presunzione da studi, prevale la contabilità analitica di magazzino

Se la particolare attività esercitata dal contribuente impone a questi di tenere una contabilità dettagliata di magazzino, con registri ufficiali di carico e scarico della merce venduta, l’Ufficio, prima di notificare un avviso di accertamento da studi di settore – quand’anche fondato su ulteriori elementi oltre alle risultanze presuntive – deve previamente verificare la predetta contabilità analitica, pena la nullità dell’atto impositivo. È quanto si desume dalla sentenza della C.T. Reg. di Roma del 16 novembre 2011, n. 272/29/11.
La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento fondato sulle risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore nei confronti di un contribuente esercente l’attività di gestione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti, concesso in comodato dalla società petrolifera. L’Ufficio, sulla base dello strumento presuntivo, determinava maggiori ricavi non dichiarati per l’anno d’imposta 2003.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo e i giudici di prime cure ne accoglievano il ricorso. Opponeva, quindi, gravame l’Agenzia delle Entrate, eccependo che il risultato presuntivo dello studio di settore era altresì confermato da altri riscontri (sembrerebbe) induttivi, quali “il prezzo medio dei carburanti nell’anno oggetto di accertamento, impegno lavorativo profuso, acquisto di materiali, ecc”. Inoltre, la difesa erariale evidenziava che il contribuente non aveva dato seguito all’invito al contraddittorio dell’Ufficio, né aveva fornito alcuna prova concreta a contrasto della pretesa impositiva avanzata.
Il contribuente, invece, si limitava a sostenere che l’accertamento era del tutto infondato, atteso che i ricavi non potevano essere occultati, dal momento che il carburante acquistato e venduto, tramite l’impianto concesso in comodato dalla società petrolifera, veniva giornalmente annotato nei registri di carico e scarico tenuti ufficialmente, con una contabilità analitica, per i controlli giornalieri. Pertanto, secondo il contribuente, l’Ufficio avrebbe dovuto esaminare tali registri, sempre disponibili per l’Erario, al fine di verificare l’effettiva situazione risultante dalla contabilità analitica di magazzino. Il contribuente evidenziava altresì che la bassa redditività dell’impresa esercitata era dimostrata anche dal fatto che pochi anni dopo quello di controllo, nel 2007, aveva cessato l’attività, appunto, perché non più redditizia, restituendo l’impianto alla società petrolifera.
La C.T. Reg., confermando la pronuncia di primo grado, ha stabilito che, nel caso di specie, non potevano trovare applicazione gli studi di settore, posto che gli esercenti degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono obbligati a tenere dei registri ufficiali di carico e scarico dei carburanti, che possono essere controllati giornalmente dai soggetti preposti (si pensi alle verifiche fisiche effettuate in loco dalla GdF, ma anche ai controlli stessi che potrebbe voler fare la compagnia petrolifera proprietaria dell’impianto), il che pone necessariamente in essere una contabilità analitica di magazzino sempre a disposizione dell’Erario. Tuttavia, tale documentazione probatoria non era stata previamente esaminata dall’Ufficio e, quindi, l’appello del Fisco è stato respinto, con la conferma dell’annullamento dell’atto impositivo.
La presunzione che emerge dalle risultanze degli studi di settore, del resto, è semplice e può trovare legittima applicazione nell’ambito del procedimento di accertamento fiscale, soltanto quando integra i requisiti di gravità, precisione e concordanza, ossia quando assurge a “presunzione qualificata”: ciò avviene, secondo le Sezioni Unite, in esito alle emergenze istruttorie derivanti dal contraddittorio, se esso avviene; nell’ipotesi contraria, come nel caso di specie, l’Ufficio può notificare l’avviso di accertamento soltanto sulla base delle risultanze dello studio di settore, ma il contribuente è ammesso a fornire la prova contraria in sede contenziosa, ad esempio dimostrando che lo standard posto a base dello studio non è applicabile alla sua situazione specifica, come sembrerebbe essere avvenuto nel caso oggetto della pronuncia odierna (cfr. Cass. n. 26635/2009 - n. 26636/2009 - n. 26637/2009 - n. 26638/2009).
Mette conto di ricordare, infine, che la Cassazione, in caso di mancata presentazione del contribuente al contraddittorio proposto dall’Ufficio, ha stabilito che questi deve contrastare le risultanze dello strumento presuntivo sulla base di elementi e circostanze certi e convincenti (Cass. n. 23502/2011), e fornendo una critica dimostrazione delle concrete implicazioni di detti eventi in termini di minori ricavi e minor reddito, rispetto ai risultati dello studio di settore (cfr. Cass. n. 2816/2008).

«Salta» l’obbligo di tenuta di un aggiornato DPS

Eliminazione dell’obbligo di tenuta di un aggiornato Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e, conseguentemente, della possibilità di avvalersi di un’autocertificazione o di un DPS semplificato. Inoltre, rimozione dell’obbligo di far riferimento nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio dell’avvenuta redazione o aggiornamento dello stesso.
È quanto emerge dalla bozza di “DL sulle semplificazioni” approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, all’art. 45, che avrebbe soppresso, all’art. 34 del DLgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (cosiddetto “Codice della privacy”), la lett. g) del comma 1 e il comma 1-bis e nel disciplinare tecnico, in materia di misure minime di sicurezza di cui all’Allegato B, i paragrafi 19-19.8 e 26.
Si tratta delle semplificazioni previste in materia di dati personali, nell’ambito di un più ampio provvedimento riguardante cittadini, imprese e Pubbliche amministrazioni.
Così come era già stato specificato nel comunicato stampa del 27 gennaio, l’eliminazione dell’obbligo di predisporre e aggiornare il DPS risponde al fatto che si tratta di un “adempimento meramente superfluo”.
Le altre misure di sicurezza previste dalla normativa vigente non vengono abolite.
A tal proposito, si ricorda che la tenuta di un aggiornato DPS costituisce una misura “minima” di sicurezza prevista, in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali, dall’art. 34, comma 1, lett. g) e dall’Allegato B, regola 19 del Codice della privacy.
Il DPS va redatto o aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno. Soggetto obbligato alla redazione del DPS è il titolare dei trattamenti di dati “sensibili” o giudiziari con strumenti elettronici, anche attraverso il responsabile, se designato. Il DPS non va inviato al Garante della privacy, ma deve essere conservato presso la propria struttura ed esibito in caso di controllo.
Per la mancata redazione o il mancato aggiornamento del DPS, il Codice prescrive l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
La soppressione del DPS – se verrà confermata la prescrizione anche nel testo in Gazzetta Ufficiale – segue una serie di misure introdotte per ridurre gli oneri in materia di privacy per le imprese, fra le quali si segnala quella introdotta dal recente DL 6 dicembre 2011 n. 201 (conv. L. 214/2011).
Nello specifico, il decreto citato aveva già previsto limitazioni all’ambito di applicazione del Codice della privacy, mediante la soppressione del riferimento alle persone giuridiche, enti e associazioni da alcuni articoli del Codice della privacy. Si vedano, in particolare, le lett. b) e i) dell’art. 4, comma 1, del Codice della privacy, recanti le definizioni di “dato personale” e di “interessato”. Alla luce delle modifiche così introdotte, per “dato personale” si deve intendere qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; per “interessato” si deve intendere la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
Fra le altre semplificazioni per le imprese, previste nel DL semplificazioni, si segnala anche lo slittamento al prossimo 30 giugno 2012 del termine entro il quale le società che non hanno ancora provveduto, devono comunicare il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese.

Dichiarazione di successione oltre il termine per l’inventario

Nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla data di scadenza del termine per la redazione dell’inventario, anche se questo non viene rispettato e l’erede “perde” il beneficio di inventario.
Questo è il chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1557, depositata il 3 febbraio.
Si premette che l’accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario (art. 484 c.c.) impedisce la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede, con la conseguenza che l’erede non è tenuto a pagare i debiti ereditari se non nei limiti dei beni a lui pervenuti, e i creditori del defunto possono soddisfarsi sul patrimonio ereditario con preferenza rispetto ai creditori dell’erede.
A norma dell’art. 485 c.c., l’erede che sia nel possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione (o dal giorno in cui abbia avuto notizia della devoluzione dell’eredità). Se questi tre mesi non gli sono sufficienti per completare l’inventario, egli può chiedere una proroga che, salva la presenza di circostanze gravi, non può eccedere ulteriori 3 mesi.
Nel caso di specie, l’erede, dopo aver accettato l’eredità con beneficio di inventario, non riuscendo a completare l’inventario medesimo entro i tre mesi previsti dalla legge, chiedeva una prima proroga (che gli veniva concessa) e, successivamente, una seconda proroga, che però, in conformità alla disciplina di legge, gli era negata. Pertanto, non avendo egli concluso le operazioni inventariali entro i termini concessi, a norma dell’art. 485 c.c. perdeva il “beneficio” di inventario e diveniva un erede puro e semplice.
In questa situazione, l’Agenzia delle Entrate riteneva che non fossero stati rispettati i termini per la presentazione della dichiarazione di successione, in quanto affermava che questa dovesse essere presentata comunque entro il termine per la redazione dell’inventario e, pertanto, applicava le sanzioni per la tardiva presentazione della dichiarazione, in quanto essa, nel caso di specie era stata presentata oltre tale termine.
Il contribuente presentava ricorso dinanzi alla Commissione Provinciale ma, dopo aver visto accogliere le proprie doglianze in primo grado, soccombeva di fronte alla Commissione Regionale. Per questo, presentava ricorso in Cassazione, ove le sue doglianze hanno trovato definitivo accoglimento.
Infatti, secondo la Suprema Corte, l’interpretazione dell’art. 31 del DLgs. 346/90 (che fissa il termine per la presentazione della dichiarazione di successione e le sue decorrenze) fornita dalla Commissione Tributaria Regionale non era corretta.
L’art. 31 del DLgs. 346/90, infatti, dispone che il termine (attualmente) di 12 mesi per presentare la dichiarazione di successione decorre, in caso di accettazione con beneficio di inventario, dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, purché però l’eredità sia stata accettata con beneficio entro i 12 mesi dall’apertura della successione. La Commissione Regionale, tuttavia, riteneva che tale norma dovesse essere letta in combinato disposto con l’art. 485 c.c., che prevede la “perdita” del beneficio di inventario se questo non viene concluso nei termini concessi dalla legge e dal tribunale (mediante la proroga). Pertanto – argomentava la C.T. Reg. – se, una volta scaduti i termini per redigere l’inventario, il contribuente perde il beneficio e diventa un erede puro e semplice, ciò significa che egli deve presentare anche la dichiarazione di successione entro il termine per la redazione dell’inventario.
Questa interpretazione delle norme non è condivisa dalla Corte di Cassazione che, invece, chiarisce come, a norma dell’art. 31 del DLgs. 346/90, in ipotesi di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (purché effettuata entro 12 mesi dall’apertura della successione), il termine per la presentazione della dichiarazione di successione (12 mesi) non cominci neppure a decorrere fino a quando non scade il termine per la formazione dell’inventario

Agevolazioni ICI non confermate per l’IMU

Con nota del 24 gennaio 2012, la Direzione scientifica dell’IFEL ha confermato che quasi tutte le agevolazioni valide per l’ICI, previste dalla legge o introdotte dai Comuni con norme regolamentari, non sono state ripresentate nell’ambito della disciplina dell’IMU (“sperimentale e “a regime”). In particolare l’IMU “sperimentale” di cui all’art. 13 del DL n. 201/2011 non prevede alcun trattamento di favore per le seguenti fattispecie:
- le abitazioni “assimilate” ai fini dell’ICI a quella principale del soggetto passivo, cioè le unità immobiliari abitative concesse dai contribuenti in uso gratuito (comodato) a propri parenti;
- i fabbricati storici o artistici (art. 10 del DLgs. n. 42/2004), per i quali l’art. 2, comma 5 del DL n. 16/1993 (convertito dalla L. n. 75/1993) aveva stabilito la determinazione della base imponibile ICI in misura agevolata;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali la disciplina dell’ICI prevedeva la riduzione dell’imposta al 50% (art. 8, comma 1 del DLgs. n. 504/1992);
- le installazioni di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, per le quali la disciplina dell’ICI attribuiva ai Comuni la potestà di stabilire un’aliquota agevolata (art. 6, comma 2-bis del DLgs. n. 504/1992);
- i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati per essere destinati alle attività assistenziali di cui alla L. n. 104/1992 (soggetti disabili), per i quali la disciplina dell’ICI prevedeva l’esenzione (art. 7, comma 1, lett. g) del DLgs. n. 504/1992).
Inoltre, i tecnici dell’IFEL confermano l’applicazione dell’IMU:
- in misura agevolata (aliquota del 2 per mille, riducibile all’1 per mille) per i fabbricati rurali strumentali (censiti alla categoria catastale D/10) di cui all’art. 9, comma 3-bis del DL n. 557/1993, compresi quindi i fabbricati destinati all’agriturismo, all’abitazione dei dipendenti agricoli e alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche da parte delle società cooperative;
- in misura ordinaria (aliquota di base pari al 7,6 per mille) sia per le aree fabbricabili, i cui valori sono determinati con le medesime regole stabilite per l’ICI, sia per i terreni agricoli che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) dovranno sottoporre a tassazione senza l’applicazione delle agevolazioni (franchigia e riduzioni d’imposta) previste invece in tema di ICI (art. 9 del DLgs. n. 504/1992).
Pertanto, a prescindere dalla potestà generale di cui all’art. 52, comma 1 del DLgs. n. 446/1997, secondo cui i Comuni possono regolamentare le proprie entrate anche tributarie “salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi”, dal 1° gennaio 2012 le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale sono trattate come “altri” fabbricati, senza quindi applicazione dell’aliquota agevolata e/o della detrazione d’imposta (art. 59, comma 1, lett. e) del DLgs. n. 446/1997).
La disciplina dell’IMU non ha confermato neanche l’applicazione dell’agevolazione, rappresentata dalla riduzione dell’imposta del 50%, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni (cfr. C.M. n. 137 del 15 maggio 1997, risposta 20.1). L’inapplicabilità del beneficio in questione trova fondamento anche nell’abrogazione espressa dell’art. 59, comma 1, lett. h) del DLgs. n. 446/1997 (art. 13, comma 14, lett. b), del decreto Monti), secondo cui i Comuni potevano disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti della riduzione della relativa imposta dovuta. Ne discende che, in mancanza di una norma regolamentare di favore, i fabbricati diroccati, pericolanti od oggetto di ristrutturazione edilizia saranno tassati in misura ordinaria. 
Per le aree fabbricabili, infine, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio di ogni anno, tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione: zona territoriale di ubicazione; indice di edificabilità; destinazione d’uso consentita; oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per “area fabbricabile” s’intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale (PRG o PGT) adottato dal Comune. I Comuni possono determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio di tali aree. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile IMU è costituita dal valore dell’area, che è comunque considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.