martedì 14 febbraio 2012

PER L’ILLEGITTIMA NOTIFICA DELLA CARTELLA ALL’ACCOMANDANTE RISPONDE EQUITALIA


Un argomento poco discusso, ma non per questo dotato di scarsa importanza, concerne l’individuazione del soggetto responsabile nei casi di illegittima iscrizione a ruolo dei condebitori solidali.
Basti pensare al caso del socio accomandante iscritto a ruolo per la totalità delle imposte dovute dalla società (il che è illegittimo, siccome egli, com’è noto, risponde limitatamente alla quota conferita ai sensi dell’art. 2313 del codice civile), al caso della società consolidata chiamata a rispondere delle violazioni commesse da altre consolidate (l’art. 127 del TUIR prevede una responsabilità solidale tra consolidante e consolidata che ha commesso l’infrazione, non tra consolidante e tutte le società del gruppo), e, addirittura, alla notifica della cartella di pagamento nei confronti dell’amministratore di società di capitali, o del liquidatore (si veda sul punto “Soci di srl non responsabili per le obbligazioni tributarie” del 3 gennaio 2011).
È noto che il ruolo viene formato dall’ente impositore e che la cartella di pagamento, così come la successiva fase di esecuzione, è demandata ad Equitalia. Nelle ipotesi prospettate, accade che l’Ufficio opponga di aver consuetamente formato il ruolo in capo all’accomandante in virtù della sua responsabilità solidale e che Equitalia sostenga di essere impossibilitata a intervenire sul ruolo già formato, in quanto semplice “esecutrice” dei ruoli formati dall’ente creditore.
In un primo intervento (si veda “L’Ufficio può aggredire i beni dei soci di snc solo dopo l’escussione” del 30 aprile 2011), i giudici fiorentini (sentenza n. 138 del 17 dicembre 2010) avevano affermato che la verifica sulla capienza del patrimonio sociale deve essere effettuata ad opera dell’ente creditore.
Questione poco studiata in giurisprudenza
La C.T. Prov. di Torino (sentenza n. 15/1/11 del 1° febbraio 2011), investita della questione, ha affermato, in conformità a quanto sancito nel codice civile, che:
- il socio accomandante è responsabile non per l’intero ma limitatamente alla quota conferita;
- i soci di società personali, nonostante escutibili per debiti della società, godono, ai sensi dell’art. 2304 c.c., del beneficio di preventiva escussione, con la conseguenza che prima del loro patrimonio deve essere escusso quello sociale.
Viene però accolta, in punto responsabilità, l’eccezione dell’Ufficio, secondo cui “il ruolo è stato regolarmente iscritto sulla società mentre, se vi sono stati errori circa la compilazione e notifica della cartella di pagamento, gli stessi sono imputabili esclusivamente ad Equitalia la quale, però, non si è costituita”.
L’assunto necessiterebbe di maggiori approfondimenti siccome Equitalia, il cui operato è spesso oggetto di aspre (e talvolta condivisibili) critiche, è comunque un soggetto esecutore dei ruoli, che, nel rispetto della normativa vigente, deve attuare il credito, adottando cautele e misure esecutive.
Il fatto, come affermazione di carattere generale svincolata dalla sentenza richiamata, di addossare all’Agente della Riscossione il compito di verificare la correttezza della partita di ruolo, ovvero la legittimità della chiamata in solido, pare forse eccessivo (occorre evidenziare che, dal testo della sentenza, emerge che il ruolo era stato formato in capo alla società, quindi, contestualizzando, l’assunzione di responsabilità di Equitalia, che si è rivolta nei confronti dell’accomandante, potrebbe essere condivisa).
L’ente creditore è l’Agenzia delle Entrate, che, come ogni comune creditore, sceglie (salvo in tal caso il beneficio della preventiva escussione) nei confronti di quale condebitore azionare il credito.
Certo è che nei casi di ruoli chiaramente illegittimi (come quello formato per l’intero sull’accomandante), Equitalia dovrebbe quantomeno sospendere la cartella, previa verifica della correttezza dell’assunto del contribuente

INCROCIO IMMEDIATO PER ACCERTAMENTI DA STUDI E INDAGINI FINANZIARIE


È un “incrocio” immediato quello che si profila tra gli accertamenti da studi di settore e le indagini finanziarie, in ragione di quanto prevede il Decreto Monti varato lo scorso mese di dicembre: immediato in quanto, in base alle disposizioni normative che legano espressamente l’automatismo accertativo e lo strumento di controllo, potrà essere giustificato dalla natura “procedimentale” della novità legislativa.

Procedendo per ordine, l’art. 10 del DL n. 201/2011 prevede, tra le altre disposizioni, un regime “premiale” per i contribuenti allineati alle risultanze degli studi di settore, tanto in termini di congruità e coerenza quanto in termini di fedeltà dei dati rilevanti trasmessi con l’apposito modello.

I benefici previsti sono infatti accordati a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti con l’indicazione fedele di tutti i dati previsti, e che la posizione soggettiva risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore o degli studi di settore applicabili.

Ebbene, tanto i benefici, sui quali non ci soffermiamo dettagliatamente in quanto non di interesse per la trattazione, quanto i requisiti richiesti appena descritti, per espressa previsione normativa, si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 e successive: così prevede il comma 13, con riferimento alle disposizioni dei commi 9 (benefici) e 10 (requisiti).

Veniamo al punto di interesse, ossia al successivo comma 11, il quale, strutturato in due periodi, prevede specifici piani di controllo per i contribuenti nei cui confronti non si applicano i nuovi benefici di legge e, al secondo periodo, l’incrocio tra le indagini finanziarie e i controlli fondati sugli studi di settore.

Cominciamo col sottolineare la circostanza che l’intero comma 11 non soggiace ad alcuna decorrenza espressamente prevista dalla legge: infatti, come detto, le sole disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 e a quelle successive.

Calandoci nell’analisi dei due periodi del comma 11, è interessante rilevare che soltanto il primo periodo sembra “dipendere” funzionalmente dal nuovo regime premiale e, dunque, essere applicabile per il periodo d’imposta 2011 e successivi.

La norma prevede infatti che, con riguardo ai soggetti sottoposti agli studi di settore per i quali non si rende applicabile quanto stabilito dal comma 9, che dispone in materia dei nuovi benefici, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa per effettuare specifici piani di controllo basati su specifiche analisi del rischio di evasione: appunto, proprio il richiamo all’inapplicabilità del nuovo regime premiale, quale possibile fonte d’innesco degli specifici piani operativi, depone incontrovertibilmente per l’applicazione del primo periodo per gli accertamenti concernenti i periodi d’imposta 2011 e successivi.

Non altrettanto può dirsi in riferimento al secondo periodo del comma 11, il quale prevede che, nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore e per i quali non si riscontra la fedeltà dei dati trasmessi e/o la non coerenza agli indicatori, “controlli sono svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell’articolo 32” del DPR n. 600/73 e dei corrispondenti articoli previsti dalla legge IVA: in altre parole, le indagini “finanziarie”.

È interessante, e a nostro avviso dirimente, rilevare come la previsione del secondo periodo sia completamente “disancorata” dall’applicazione del nuovo regime premiale: essa, infatti, non sembra presentare alcun legame funzionale con i nuovi benefici previsti per i “veri” congrui e coerenti e, dunque, immediatamente applicabile e anche per i periodi d’imposta pregressi.

Ciò in ragione dell’ennesima chiave di lettura della novella legislativa in termini di norma “procedimentale”, ossia portatrice di un ampliamento e di una razionalizzazione dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria e, in quanto tale, suscettibile di essere applicata anche retroattivamente, ossia per le annualità d’imposta per le quali non siano ancora decorsi i termini per l’esercizio dell’azione accentratrice.

Il che potrebbe significare che, se questa nostra interpretazione risultasse corretta, l’incrocio tra studi di settore e indagini finanziarie potrebbe già essere realtà per i controlli, per quanto residui, sulle risultanze dell’automatismo per il 2007.

lunedì 6 febbraio 2012

Sulla presunzione da studi, prevale la contabilità analitica di magazzino

Se la particolare attività esercitata dal contribuente impone a questi di tenere una contabilità dettagliata di magazzino, con registri ufficiali di carico e scarico della merce venduta, l’Ufficio, prima di notificare un avviso di accertamento da studi di settore – quand’anche fondato su ulteriori elementi oltre alle risultanze presuntive – deve previamente verificare la predetta contabilità analitica, pena la nullità dell’atto impositivo. È quanto si desume dalla sentenza della C.T. Reg. di Roma del 16 novembre 2011, n. 272/29/11.
La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento fondato sulle risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore nei confronti di un contribuente esercente l’attività di gestione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti, concesso in comodato dalla società petrolifera. L’Ufficio, sulla base dello strumento presuntivo, determinava maggiori ricavi non dichiarati per l’anno d’imposta 2003.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo e i giudici di prime cure ne accoglievano il ricorso. Opponeva, quindi, gravame l’Agenzia delle Entrate, eccependo che il risultato presuntivo dello studio di settore era altresì confermato da altri riscontri (sembrerebbe) induttivi, quali “il prezzo medio dei carburanti nell’anno oggetto di accertamento, impegno lavorativo profuso, acquisto di materiali, ecc”. Inoltre, la difesa erariale evidenziava che il contribuente non aveva dato seguito all’invito al contraddittorio dell’Ufficio, né aveva fornito alcuna prova concreta a contrasto della pretesa impositiva avanzata.
Il contribuente, invece, si limitava a sostenere che l’accertamento era del tutto infondato, atteso che i ricavi non potevano essere occultati, dal momento che il carburante acquistato e venduto, tramite l’impianto concesso in comodato dalla società petrolifera, veniva giornalmente annotato nei registri di carico e scarico tenuti ufficialmente, con una contabilità analitica, per i controlli giornalieri. Pertanto, secondo il contribuente, l’Ufficio avrebbe dovuto esaminare tali registri, sempre disponibili per l’Erario, al fine di verificare l’effettiva situazione risultante dalla contabilità analitica di magazzino. Il contribuente evidenziava altresì che la bassa redditività dell’impresa esercitata era dimostrata anche dal fatto che pochi anni dopo quello di controllo, nel 2007, aveva cessato l’attività, appunto, perché non più redditizia, restituendo l’impianto alla società petrolifera.
La C.T. Reg., confermando la pronuncia di primo grado, ha stabilito che, nel caso di specie, non potevano trovare applicazione gli studi di settore, posto che gli esercenti degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono obbligati a tenere dei registri ufficiali di carico e scarico dei carburanti, che possono essere controllati giornalmente dai soggetti preposti (si pensi alle verifiche fisiche effettuate in loco dalla GdF, ma anche ai controlli stessi che potrebbe voler fare la compagnia petrolifera proprietaria dell’impianto), il che pone necessariamente in essere una contabilità analitica di magazzino sempre a disposizione dell’Erario. Tuttavia, tale documentazione probatoria non era stata previamente esaminata dall’Ufficio e, quindi, l’appello del Fisco è stato respinto, con la conferma dell’annullamento dell’atto impositivo.
La presunzione che emerge dalle risultanze degli studi di settore, del resto, è semplice e può trovare legittima applicazione nell’ambito del procedimento di accertamento fiscale, soltanto quando integra i requisiti di gravità, precisione e concordanza, ossia quando assurge a “presunzione qualificata”: ciò avviene, secondo le Sezioni Unite, in esito alle emergenze istruttorie derivanti dal contraddittorio, se esso avviene; nell’ipotesi contraria, come nel caso di specie, l’Ufficio può notificare l’avviso di accertamento soltanto sulla base delle risultanze dello studio di settore, ma il contribuente è ammesso a fornire la prova contraria in sede contenziosa, ad esempio dimostrando che lo standard posto a base dello studio non è applicabile alla sua situazione specifica, come sembrerebbe essere avvenuto nel caso oggetto della pronuncia odierna (cfr. Cass. n. 26635/2009 - n. 26636/2009 - n. 26637/2009 - n. 26638/2009).
Mette conto di ricordare, infine, che la Cassazione, in caso di mancata presentazione del contribuente al contraddittorio proposto dall’Ufficio, ha stabilito che questi deve contrastare le risultanze dello strumento presuntivo sulla base di elementi e circostanze certi e convincenti (Cass. n. 23502/2011), e fornendo una critica dimostrazione delle concrete implicazioni di detti eventi in termini di minori ricavi e minor reddito, rispetto ai risultati dello studio di settore (cfr. Cass. n. 2816/2008).

«Salta» l’obbligo di tenuta di un aggiornato DPS

Eliminazione dell’obbligo di tenuta di un aggiornato Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e, conseguentemente, della possibilità di avvalersi di un’autocertificazione o di un DPS semplificato. Inoltre, rimozione dell’obbligo di far riferimento nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio dell’avvenuta redazione o aggiornamento dello stesso.
È quanto emerge dalla bozza di “DL sulle semplificazioni” approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, all’art. 45, che avrebbe soppresso, all’art. 34 del DLgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (cosiddetto “Codice della privacy”), la lett. g) del comma 1 e il comma 1-bis e nel disciplinare tecnico, in materia di misure minime di sicurezza di cui all’Allegato B, i paragrafi 19-19.8 e 26.
Si tratta delle semplificazioni previste in materia di dati personali, nell’ambito di un più ampio provvedimento riguardante cittadini, imprese e Pubbliche amministrazioni.
Così come era già stato specificato nel comunicato stampa del 27 gennaio, l’eliminazione dell’obbligo di predisporre e aggiornare il DPS risponde al fatto che si tratta di un “adempimento meramente superfluo”.
Le altre misure di sicurezza previste dalla normativa vigente non vengono abolite.
A tal proposito, si ricorda che la tenuta di un aggiornato DPS costituisce una misura “minima” di sicurezza prevista, in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali, dall’art. 34, comma 1, lett. g) e dall’Allegato B, regola 19 del Codice della privacy.
Il DPS va redatto o aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno. Soggetto obbligato alla redazione del DPS è il titolare dei trattamenti di dati “sensibili” o giudiziari con strumenti elettronici, anche attraverso il responsabile, se designato. Il DPS non va inviato al Garante della privacy, ma deve essere conservato presso la propria struttura ed esibito in caso di controllo.
Per la mancata redazione o il mancato aggiornamento del DPS, il Codice prescrive l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
La soppressione del DPS – se verrà confermata la prescrizione anche nel testo in Gazzetta Ufficiale – segue una serie di misure introdotte per ridurre gli oneri in materia di privacy per le imprese, fra le quali si segnala quella introdotta dal recente DL 6 dicembre 2011 n. 201 (conv. L. 214/2011).
Nello specifico, il decreto citato aveva già previsto limitazioni all’ambito di applicazione del Codice della privacy, mediante la soppressione del riferimento alle persone giuridiche, enti e associazioni da alcuni articoli del Codice della privacy. Si vedano, in particolare, le lett. b) e i) dell’art. 4, comma 1, del Codice della privacy, recanti le definizioni di “dato personale” e di “interessato”. Alla luce delle modifiche così introdotte, per “dato personale” si deve intendere qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; per “interessato” si deve intendere la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
Fra le altre semplificazioni per le imprese, previste nel DL semplificazioni, si segnala anche lo slittamento al prossimo 30 giugno 2012 del termine entro il quale le società che non hanno ancora provveduto, devono comunicare il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese.

Dichiarazione di successione oltre il termine per l’inventario

Nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla data di scadenza del termine per la redazione dell’inventario, anche se questo non viene rispettato e l’erede “perde” il beneficio di inventario.
Questo è il chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1557, depositata il 3 febbraio.
Si premette che l’accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario (art. 484 c.c.) impedisce la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede, con la conseguenza che l’erede non è tenuto a pagare i debiti ereditari se non nei limiti dei beni a lui pervenuti, e i creditori del defunto possono soddisfarsi sul patrimonio ereditario con preferenza rispetto ai creditori dell’erede.
A norma dell’art. 485 c.c., l’erede che sia nel possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione (o dal giorno in cui abbia avuto notizia della devoluzione dell’eredità). Se questi tre mesi non gli sono sufficienti per completare l’inventario, egli può chiedere una proroga che, salva la presenza di circostanze gravi, non può eccedere ulteriori 3 mesi.
Nel caso di specie, l’erede, dopo aver accettato l’eredità con beneficio di inventario, non riuscendo a completare l’inventario medesimo entro i tre mesi previsti dalla legge, chiedeva una prima proroga (che gli veniva concessa) e, successivamente, una seconda proroga, che però, in conformità alla disciplina di legge, gli era negata. Pertanto, non avendo egli concluso le operazioni inventariali entro i termini concessi, a norma dell’art. 485 c.c. perdeva il “beneficio” di inventario e diveniva un erede puro e semplice.
In questa situazione, l’Agenzia delle Entrate riteneva che non fossero stati rispettati i termini per la presentazione della dichiarazione di successione, in quanto affermava che questa dovesse essere presentata comunque entro il termine per la redazione dell’inventario e, pertanto, applicava le sanzioni per la tardiva presentazione della dichiarazione, in quanto essa, nel caso di specie era stata presentata oltre tale termine.
Il contribuente presentava ricorso dinanzi alla Commissione Provinciale ma, dopo aver visto accogliere le proprie doglianze in primo grado, soccombeva di fronte alla Commissione Regionale. Per questo, presentava ricorso in Cassazione, ove le sue doglianze hanno trovato definitivo accoglimento.
Infatti, secondo la Suprema Corte, l’interpretazione dell’art. 31 del DLgs. 346/90 (che fissa il termine per la presentazione della dichiarazione di successione e le sue decorrenze) fornita dalla Commissione Tributaria Regionale non era corretta.
L’art. 31 del DLgs. 346/90, infatti, dispone che il termine (attualmente) di 12 mesi per presentare la dichiarazione di successione decorre, in caso di accettazione con beneficio di inventario, dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, purché però l’eredità sia stata accettata con beneficio entro i 12 mesi dall’apertura della successione. La Commissione Regionale, tuttavia, riteneva che tale norma dovesse essere letta in combinato disposto con l’art. 485 c.c., che prevede la “perdita” del beneficio di inventario se questo non viene concluso nei termini concessi dalla legge e dal tribunale (mediante la proroga). Pertanto – argomentava la C.T. Reg. – se, una volta scaduti i termini per redigere l’inventario, il contribuente perde il beneficio e diventa un erede puro e semplice, ciò significa che egli deve presentare anche la dichiarazione di successione entro il termine per la redazione dell’inventario.
Questa interpretazione delle norme non è condivisa dalla Corte di Cassazione che, invece, chiarisce come, a norma dell’art. 31 del DLgs. 346/90, in ipotesi di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (purché effettuata entro 12 mesi dall’apertura della successione), il termine per la presentazione della dichiarazione di successione (12 mesi) non cominci neppure a decorrere fino a quando non scade il termine per la formazione dell’inventario

Agevolazioni ICI non confermate per l’IMU

Con nota del 24 gennaio 2012, la Direzione scientifica dell’IFEL ha confermato che quasi tutte le agevolazioni valide per l’ICI, previste dalla legge o introdotte dai Comuni con norme regolamentari, non sono state ripresentate nell’ambito della disciplina dell’IMU (“sperimentale e “a regime”). In particolare l’IMU “sperimentale” di cui all’art. 13 del DL n. 201/2011 non prevede alcun trattamento di favore per le seguenti fattispecie:
- le abitazioni “assimilate” ai fini dell’ICI a quella principale del soggetto passivo, cioè le unità immobiliari abitative concesse dai contribuenti in uso gratuito (comodato) a propri parenti;
- i fabbricati storici o artistici (art. 10 del DLgs. n. 42/2004), per i quali l’art. 2, comma 5 del DL n. 16/1993 (convertito dalla L. n. 75/1993) aveva stabilito la determinazione della base imponibile ICI in misura agevolata;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali la disciplina dell’ICI prevedeva la riduzione dell’imposta al 50% (art. 8, comma 1 del DLgs. n. 504/1992);
- le installazioni di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, per le quali la disciplina dell’ICI attribuiva ai Comuni la potestà di stabilire un’aliquota agevolata (art. 6, comma 2-bis del DLgs. n. 504/1992);
- i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati per essere destinati alle attività assistenziali di cui alla L. n. 104/1992 (soggetti disabili), per i quali la disciplina dell’ICI prevedeva l’esenzione (art. 7, comma 1, lett. g) del DLgs. n. 504/1992).
Inoltre, i tecnici dell’IFEL confermano l’applicazione dell’IMU:
- in misura agevolata (aliquota del 2 per mille, riducibile all’1 per mille) per i fabbricati rurali strumentali (censiti alla categoria catastale D/10) di cui all’art. 9, comma 3-bis del DL n. 557/1993, compresi quindi i fabbricati destinati all’agriturismo, all’abitazione dei dipendenti agricoli e alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche da parte delle società cooperative;
- in misura ordinaria (aliquota di base pari al 7,6 per mille) sia per le aree fabbricabili, i cui valori sono determinati con le medesime regole stabilite per l’ICI, sia per i terreni agricoli che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) dovranno sottoporre a tassazione senza l’applicazione delle agevolazioni (franchigia e riduzioni d’imposta) previste invece in tema di ICI (art. 9 del DLgs. n. 504/1992).
Pertanto, a prescindere dalla potestà generale di cui all’art. 52, comma 1 del DLgs. n. 446/1997, secondo cui i Comuni possono regolamentare le proprie entrate anche tributarie “salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi”, dal 1° gennaio 2012 le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale sono trattate come “altri” fabbricati, senza quindi applicazione dell’aliquota agevolata e/o della detrazione d’imposta (art. 59, comma 1, lett. e) del DLgs. n. 446/1997).
La disciplina dell’IMU non ha confermato neanche l’applicazione dell’agevolazione, rappresentata dalla riduzione dell’imposta del 50%, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni (cfr. C.M. n. 137 del 15 maggio 1997, risposta 20.1). L’inapplicabilità del beneficio in questione trova fondamento anche nell’abrogazione espressa dell’art. 59, comma 1, lett. h) del DLgs. n. 446/1997 (art. 13, comma 14, lett. b), del decreto Monti), secondo cui i Comuni potevano disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti della riduzione della relativa imposta dovuta. Ne discende che, in mancanza di una norma regolamentare di favore, i fabbricati diroccati, pericolanti od oggetto di ristrutturazione edilizia saranno tassati in misura ordinaria. 
Per le aree fabbricabili, infine, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio di ogni anno, tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione: zona territoriale di ubicazione; indice di edificabilità; destinazione d’uso consentita; oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per “area fabbricabile” s’intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale (PRG o PGT) adottato dal Comune. I Comuni possono determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio di tali aree. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile IMU è costituita dal valore dell’area, che è comunque considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

venerdì 3 febbraio 2012

IL REGIME SPECIALE IVA PER L'AGRICOLTURA

Il regime speciale Iva per gli imprenditori agricoli è contenuto nel'art. 34 del  D.P.R. n.  633/1972, e consiste in un  regime speciale di detrazione dell’Iva.
L'Iva in detrazione non avviene in maniera analitica sulla base dell'Iva pagata ai fornitori ma viene determinata in via forfettaria  mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni  di prodotti agricoli.
A chi si applica il regime speciale agricolo
Il regime speciale è il regime naturale di applicazione dell'Iva per le cessioni dei prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, resta comunque salva la possibilità di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari.
Il regime in esame è applicabile se congiuntamente vi sono i seguenti elementi:
- Presupposto oggettivo: il regime è applicabile esclusivamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte I allegata al Dpr 633/72; vi rientra anche la commercializzazione di prodotti agricoli acquistati, da parte di imprese agricole, presso terzi, purché non sia prevalente rispetto alla commercializzazione di prodotti propri;
Il regime speciale si applica anche:
• alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti;
• alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi, a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza, e cioè che l’ammontare di questi ultimi prodotti non sia superiore a quelli provenienti dal proprio fondo.
- Presupposto soggettivo: sono ammessi a tale regime i produttori agricoli in senso stretto, cioè i soggetti che esercitano individualmente o in forma associata le attività agricole previste dall'art. 2135 c.c.  e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane a prescindere dal volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente; 
-   gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
-  le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
Il regime speciale si applica, per i soggetti sopra elencati, solo relativamente alle cessioni di  prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972 a condizione  che il loro acquisto sia stato assoggettato ad Iva.
In cosa consiste il regime speciale Iva per gli agricoltori
Il regime prevede che l'Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni venga detratta non in modo analitico (cioè con riferimento all'imposta effettivamente addebitata dai fornitori o corrisposta in dogana) ma in modo forfetario, nella misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli effettuate, di apposti percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto ministeriale.
La detrazione forfetizzata non spetta:
- per le cessioni di prodotti il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad Iva se il conferente, il donante o il cedente applica il regime normale e ha quindi già detratto l'Iva sull'acquisto originario
- se la cessione ha ad oggetto prodotti non ricompresi nella Tabella A, parte I
- per le prestazioni di servizi
Come si calcola l'Iva da versare nel regime speciale agricolo
Esempio di un vivaio che cede piante ornamentali per 10.000,00 euro + Iva
Aliquota Iva da applicare sull'imponibile - 10% - Iva dovuta euro 1.000,00
Iva a detraibile applicando la percentuale di compensazione del 4% - euro 400,00
Iva da versare a debito euro 600,00

Articolo 34 DPR 633/72  - Regime speciale per i produttori agricoli
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
c) le cooperative e loro consorzi di cui all'decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 e successive modificazioni.
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Nuovo bando per le concessioni dei box il comune detta le regole per il mercato

Vittoria - Il comune di Vittoria vara il bando per le concessioni dei box al mercato ortofrutticolo. Accade il giorno dopo l’operazione della Guardia di Finanza che ha portato alla luce alcuni meccanismi illegali che accadevano nel mercato di Vittoria:: dumping, doppia attività, contraffazione, truffa, false volturazioni dei box che in realtà celavano delle cessioni a titolo oneroso, cioè delle compravendite.
Su quest’ultimo meccanismo interviene il bando varato dal comune, che la giunta aveva approvato nella seduta del 31 gennaio, cioè esattamente il giorno prima dei risultati resi noti dalla Guardia di Finanza. Stop alle vendite dei box che venivano mascherate da volturazioni: il mercato è del comune (che lo ha avuto in gestione dalla regione nel maggio dello scorso anno, a conclusione di un iter lungo e tortuoso) e solo a questo spetta il compito di assegnare le concessioni, con criteri oggettivi e che garantiscano la legalità.
A questo bando, il comune lavora ormai da mesi, con il supporto degli uffici e della Polizia municipale. Le nuove regole sono state presentate questa mattina, a Palazzo Iacono, dal sindaco Giuseppe Nicosia, insieme all'assessore allo Sviluppo Economico, Rosario Lo Monaco ed all'assessore alla Trasparenza, Piero Gurrieri. Con loro, anche il comandnate della Polizia municipale, Cosimo Costa.
"Il bando era già stato preparato dalla giunta precedente – spiega l’assessore alla Trasparenza Piero Gurrieri – poi si è dato un impulso in estate e infine è stato completato in autunno. Il 31 gennaio la giunta lo ha approvato”. Il bando prevede meccanismi rigidi per il rinnovo delle concessioni dei box a coloro che li detengono attualmente: rispetto delle norme antimafia, regolarità contributiva, nessuna contiguità criminale, né condanne o misure di prevenzione. Sulla base di questi criteri, le concessioni vengono rinnovate con cadenza triennale. Per i box che si renderanno liberi, ci sarà un apposito bando per l’assegnazione. E si sa già che alcuni box saranno presto liberi: uno perché interessato da una procedura fallimentare, altri potrebbero aggiungersi per ragioni diverse.
Il regolamento del mercato di Vittoria è vecchio di 40 anni, è stato varato nel 1971. Esso aveva delle lacune, all’interno delle quali è stato facile incunearsi. L’amministrazione comunale ha voluto apportare un correttivo a tutto questo. “L’indagine della Guardia di Finanza – ha detto il sindaco Giuseppe Nicosia – parte anche da segnalazioni dei nostri uffici. Abbiamo inviato, in alcune occasioni, dei documenti alla Procura. Il comune, in questo procedimento, è parte offesa e ci tuteleremo. Sappiamo che ci sono dei funzionari coinvolti, crediamo che in alcuni casi si tratti di addebiti non importanti, ma attendiamo di sapere come stanno le cose.
Di certo, su questo punto, siamo arrivati tardi, siamo stati troppo lenti. E’ questa una delle responsabilità dell’ente. Ma con questo provvedimento abbiamo voluto riaffermare un principio: la sovranità dell’ente per le concessioni, bandendo il sistema delle volturazioni, che di fatto usavano molti concessionari che consideravano i box come proprietà privata, da cedere a terzi. Non lo sono”.


che il bando e i criteri vengano fatti rispettare  con serietà e rigidità... allora il mercato rimarrà vuoto...

CHI ESCE DAI MINIMI RETTIFICA «A FAVORE» LA DETRAZIONE IVA

I contribuenti che escono dal regime dei minimi dal 2012, in quanto non presentano i (nuovi) requisiti previsti dall’art. 27 del DL 98/2011, devono prestare particolare attenzione alle conseguenze previste in ambito IVA.
In particolare, il primo aspetto da tenere in considerazione riguarda la rettifica della detrazione “a favore”, per effetto del passaggio da un regime che non consente la detrazione del tributo, ad un regime (ordinario, ovvero quello “agevolato” di cui all’art. 27, comma 3, del DL 98/2011) che consente l’esercizio di tale diritto. Su tale questione, è bene evidenziare che l’imposta che era stata rettificata (“a sfavore”) all’atto dell’entrata nel regime dei minimi, non può più essere versata ratealmente (in cinque anni) e le rate residue devono essere versate, al netto della rettifica a favore generata in sede di fuoriuscita dal regime, nel primo versamento periodico successivo.
La scadenza di tale versamento è variabile in funzione del regime di cui si fruisce nel 2012, e più in particolare:
-    in caso di accesso al regime ordinario (per obbligo o per opzione, nel qual caso il vincolo è triennale), l’imposta residua, derivante dalla rettifica della detrazione, deve essere corrisposta entro il 16 maggio 2012 (se la liquidazione ha cadenza trimestrale), ovvero entro il 16 febbraio 2012 (se il contribuente liquida l’imposta mensilmente);
-    - nell’ipotesi di entrata (naturale) nel regime agevolato, di cui all’art. 27, comma 3 del DL 98/2011 (regime degli “ex minimi”), il versamento derivante dalla predetta rettifica deve invece essere eseguito entro il 16 marzo 2013, in quanto, per tali soggetti, sussiste l’esonero dall’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche dell’IVA, fermo restando che l’imposta deve essere versata annualmente (§ 5 del provvedimento direttoriale 22 dicembre 2011, n. 185825).
Alle medesime conclusioni si perviene laddove, dalla rettifica della detrazione “a favore”, conseguente all’uscita dal regime dei minimi, dovesse derivare un credito d’imposta, nel qual caso lo stesso può essere utilizzato a partire dal 16 maggio 2012, ovvero dal 16 febbraio 2012 se il contribuente transita nel regime ordinario, oppure dal 16 marzo 2013 se il soggetto fruisce del regime agevolato degli “ex minimi”, di cui al citato art. 27, comma 3 del DL 98/2011.
Per l’importo a credito andrà utilizzato il rigo VF56
In ogni caso, nella dichiarazione IVA 2013, riferita all’anno 2012, l’importo a credito derivante dalla rettifica deve essere indicato nel rigo VF 56. In relazione alla rettifica della detrazione “a favore”, a seguito della fuoriuscita dal regime dei minimi, è bene osservare che la stessa deve essere effettuata sia in relazione ai cespiti acquisiti durante la permanenza nel regime dei minimi, per i quali non è stata detratta l’imposta, nei limiti dell’IVA afferente i quinti mancanti al compimento del quinquennio (periodo di osservazione per i beni mobili), sia con riferimento all’imposta non detratta sugli acquisti di beni avvenuti nel predetto arco temporale e non ancora ceduti alla data del 31 dicembre 2011.
Si tratta dell’IVA gravante sulle fatture relative alle annualità in cui il contribuente ha fruito del regime dei minimi, i cui beni non sono ancora stati ceduti alla data di cessazione del regime stesso, ossia il 31 dicembre 2011. In ogni caso, per consentire ai verificatori la corretta applicazione delle regole in questione, il contribuente deve predisporre un apposito prospetto (una sorta di inventario), in cui indicare, distintamente per categorie omogenee, le quantità e i beni facenti parte del patrimonio aziendale, evidenziando l’imposta non detratta all’atto dell’acquisto e recuperabile in sede di rettifica della detrazione per fuoriuscita dal regime dei minimi.

NUOVO MODELLO UNICO ENC 2012

Con la pubblicazione del modello UNICO ENC 2012 definitivo, avvenuta ieri sul sito dell’Agenzia e senz’alcuna modifica rispetto alla bozza, si arricchisce la modulistica disponibile per le dichiarazioni dei redditi 2011. UNICO ENC, aggiornato alla luce delle ultime novità normative, potrà dunque essere utilizzato dagli enti non commerciali ed equiparati.
Il modello recepisce quanto stabilito da alcune tra le manovre più recenti, nella fattispecie i DL n. 70/2011 (Decreto Sviluppo), n. 138/2011 (manovra di Ferragosto) e n. 201/2011 (Decreto “Salva Italia”). Nel frontespizio, come per gli altri modelli dichiarativi, esordisce la nuova casella “Dichiarazione integrativa“: i contribuenti potranno barrarla qualora, avendo già presentato il modello, vogliano cambiare la scelta dell’utilizzo dell’eccedenza d’imposta, da richiesta di rimborso a richiesta di credito da utilizzare in compensazione (purché, ovviamente, il rimborso non sia già stato erogato, neanche parzialmente). Il termine ultimo per avvalersi di questa facoltà (prevista dall’art. 7, comma 1, lett. g) del Decreto Sviluppo) è fissato a non più di 120 giorni dal termine ordinario di presentazione.
I cambiamenti più rilevanti riguardano, però, alcuni specifici quadri del modello. Due nuove sezioni sono state inserite nel quadro RQ: in primo luogo la sezione XVI, per indicare l’imposta sostitutiva del 5% da parte di coloro che detenevano, al 31 dicembre 2010, una partecipazione ad un fondo comune d’investimento superiore al 5%, come previsto dal Decreto Sviluppo; il secondo nuovo prospetto (sezione XX) servirà, invece, ai soggetti “non operativi” per gestire la maggiorazione IRES del 10,5%, ai sensi dell’art. 2, comma 36-quinquies, della manovra di Ferragosto.
Anche il quadro RF accoglie le disposizioni della medesima manovra (in particolare, l’art. 2, comma 36-quaterdecies), con l’introduzione del nuovo codice identificativo 34, inerente alla variazione in aumento per i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento. Come noto, tali costi non sono deducibili.
Sarà poi possibile, tramite i quadri RT e RM, detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione dei valori d’acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, nonché dei terreni edificabili e con destinazione agricola, quanto già pagato per una rivalutazione precedente del valore dei medesimi beni.
Un’ulteriore modifica di rilievo concerne, infine, il quadro RS, cui è stato aggiunto il rigo RS65A, dedicato alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica quali la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.